L’attività dell’imprenditore commerciale presenta una duplice caratteristica:
- si attua allacciando continui e molteplici rapporti con i terzi.
- si alimenta attraverso il credito che normalmente assume la forma di credito personale, cioè non assistito da garanzie.
In relazione a queste caratteristiche gli imprenditori commerciali sono sottoposti ad una particolare disciplina (statuto):
- vi sono norme speciali in tema di capacità.
- i fatti relativi all’impresa devono essere iscritti nel registro delle imprese .
- l’attività relativa all’impresa deve essere documentata a mezzo di scritture contabili.
- sono imposte varie cautele nella gestione dell’impresa. La loro inosservanza, in caso di fallimento, dà luogo al reato di bancarotta.
- in caso di insolvenza gli imprenditori commerciali sono soggetti alle procedure concorsuali (es. fallimento).
Tale disciplina vale solo per gli imprenditori commerciali non piccoli, quindi è giusto precisare che:
- gli imprenditori commerciali pubblici sono esclusi dalle procedure giudiziarie del fallimento, del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata (art. 2221).
- ai piccoli imprenditori commerciali si applicano norme in tema di capacità.
- le società, ad eccezione della società semplice, sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese ed alla tenuta delle scritture contabili.