L’attività dell’imprenditore commerciale presenta una duplice caratteristica:

  • si attua allacciando continui e molteplici rapporti con i terzi.
  • si alimenta attraverso il credito che normalmente assume la forma di credito personale, cioè non assistito da garanzie.

In relazione a queste caratteristiche gli imprenditori commerciali sono sottoposti ad una particolare disciplina (statuto):

  • vi sono norme speciali in tema di capacità.
  • i fatti relativi all’impresa devono essere iscritti nel registro delle imprese .
  • l’attività relativa all’impresa deve essere documentata a mezzo di scritture contabili.
  • sono imposte varie cautele nella gestione dell’impresa. La loro inosservanza, in caso di fallimento, dà luogo al reato di bancarotta.
  • in caso di insolvenza gli imprenditori commerciali sono soggetti alle procedure concorsuali (es. fallimento).

Tale disciplina vale solo per gli imprenditori commerciali non piccoli, quindi è giusto precisare che:

  • gli imprenditori commerciali pubblici sono esclusi dalle procedure giudiziarie del fallimento, del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata (art. 2221).
  • ai piccoli imprenditori commerciali si applicano norme in tema di capacità.
  • le società, ad eccezione della società semplice, sono soggette all’iscrizione nel registro delle imprese ed alla tenuta delle scritture contabili.
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