Le singole categorie di imprenditori

Accanto allo statuto generale che si applica all’imprenditore in quanto tale vi sono statuti speciali applicabili a singole categorie di imprenditori in base all’oggetto dell’attività esercitata. L’art. 2195 del cc distingue sei categorie di imprese:

a) imprese industriali – Sono le imprese che attraverso la trasformazione delle materie prime creano nuovi prodotti o attraverso la organizzazione di capitale e lavoro predispongono servizi. Sono le imprese manifatturiere, minerarie ma anche quelle cinematografiche o alberghiere oltre alle imprese agricole o di allevamento.

b) imprese commerciali – Sono le imprese che attuano una intermediazione nello scambio dei beni

c) imprese di trasporto – Si propongono lo spostamento di persone e beni per terra, acqua o mare. In questi due ultimi casi l’impresa è soggetta anche alle norme del codice della navigazione

d) imprese bancarie – La definizione di impresa bancaria non è presente nel codice ma si ricava da una legge speciale, il testo Unico in materia bancaria e creditizia per la quale l’attività bancaria è costituita dalla raccolta del risparmio tra il pubblico e dall’esercizio del credito. Perché ci sia impresa bancaria è quindi necessario che l’attività di raccolta del risparmio sia collegata a quella di esercizio del credito (infatti il legislatore afferma che l’attività di raccolta di risparmio tra il pubblico non collegata con l’esercizio del credito sia effettuata anche da soggetti diversi dalle banche). Poiché tali operazioni assumono grande rilievo per gli interessi generali per le imprese bancarie è dettata dal legislatore una disciplina pubblicistica.

e) imprese di assicurazione – Sono poste dalla legge sullo stesso piano di quelle bancarie e sono quelle imprese che raccolgono, attraverso i premi pagati dai clienti, i capitali necessaria per soddisfare quei clienti per i quali si verifica l’evento per il quale si è stipulata l’assicurazione stessa. La legge speciale (codice delle assicurazioni private) fissa anche per le imprese di assicurazione lo statuto di diritto pubblico

f) imprese ausiliarie – In questa categoria rientrano tutte quelle imprese che direttamente o indirettamente agevolano l’attività di altre imprese e hanno rispetto a queste una funzione complementare (es. agenzie di mediazione, di affari, di rappresentanza commerciale).

Categorie corrispondenti nei piccoli imprenditori e nelle imprese cooperative

Alle categorie di imprese su descritte corrispondono categorie nell’ambito della piccola impresa (ad eccezione delle imprese bancarie ed assicurative per le quali la legge prevede un limite minimo di dimensioni) (es-. i in corrispondenza dell’impresa industriale l’impresa artigiana, dell’impresa agricola il coltivatore diretto del fondo),. La stessa cosa avviene per l’impresa mutualistica che assume la forma della cooperativa (che non è organizzata su base speculativa mancando il profitto). Anche alle imprese cooperative si applica lo statuto generale dell’imprenditore.

Funzione dell’art. 2195 cc

La funzione dell’art. 2195 non è quella di stabilire a quali categorie si applichi lo statuto generale dell’imprenditore (dato che esso si applica all’intero campo delle imprese economiche) ma quella di individuare singole categorie di imprese alle quali si applica anche uno statuto particolare che integra o modifica lo statuto generale dell’imprenditore. Particolare rilievo assume lo statuto del banchiere e dell’assicuratore del quale parleremo subito mentre per quanto riguarda le altre categorie se ne parlerà in occasione dell’esame delle relative operazioni.

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