Tra le fonti rilevanti per l’ amministrazione vanno annoverati, inoltre, gli statuti delle regioni e degli enti locali. Ciascuna regione, infatti, ha un proprio statuto (espressione della sua autonomia e che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e con due deliberazioni successive a distanza di due mesi); lo statuto, in armonia con la Costituzione, determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione: più precisamente, la potestà statutaria della regione si muove tra la Costituzione, la quale individua gli organi di governo (consiglio, giunta e presidente) e ne disciplina le funzioni essenziali, e la competenza legislativa residuale (della regione stessa) in materia di organizzazione amministrativa.

Diversa è, invece, la condizione delle regioni a statuto speciale, perché i loro statuti sono stati approvati con legge costituzionale del Parlamento: sicché essi sono, sul piano formale, sovraordinati agli statuti delle regioni ordinarie (perché hanno il rango delle leggi costituzionali), ma sul piano sostanziale sono espressione di un’ autonomia minore (proprio perché la legge votata dal consiglio regionale deve essere, a sua volta, approvata dal Parlamento, ex art. 138 Cost.).

Anche gli enti locali (comuni, province e città metropolitane) hanno propri statuti: l’ art. 114, co. 2 Cost. afferma, infatti, che essi sono enti autonomi con propri statuti [ovviamente, anche qui la potestà statutaria incontra il limite della Costituzione, alla quale spetta, infatti, il compito di fissare la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali degli enti locali, ex art. 117, co. 2, lett. p) Cost.].

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