Articoli cardine della giurisdizione:

  • art. 101 co. 1 ( La giustizia è amministrata in nome del popolo ): questo richiamo al popolo, lo stesso che viene fatto nell’art. 1, tende a sottolineare la necessità che la giustizia non sia giustizia di classe, ma giustizia popolare.

Intersecando questo principio con quello espresso dall’art. 108, possiamo riconoscere che ogni giurisdizione che non dia garanzia di indipendenza e di imparzialità sia da considerarsi costituzionalmente illegittima.

  • art. 102 (v. art. 25): non possono essere istituiti giudici speciali o giudici straordinari, ma si possono istituire solamente sezioni specializzate entro gli organi giudiziari previsti, nelle quali è possibile la partecipazione di soggetti esterni alla magistratura (es. gli psicologi nei tribunali minorili). Nel suo ultimo comma questo articolo stabilisce, con riserva assoluta di legge, l’applicabilità della partecipazione diretta del popolo nell’amministrazione della giustizia.
  • art. 103 co. 3: i tribunali militari, mentre in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge, in tempo di pace possono esercitarla soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

La disciplina della giustizia militare ha avuto la sua svolta con la legge n. 180 del 1981, ma nel2001, inseguito all’abolizione del servizio militare obbligatorio, il numero dei soggetti sottoposti a questa giurisdizione è diminuito fortemente e di conseguenza sono diminuiti fortemente anche i reati di tipo militare.

  • art. 108: accanto alla magistratura ordinaria sono posti anche dei tribunali speciali, ovverola Cortedei conti, il Consiglio di Stato e, come detto, il tribunale militare. La questione che lascia perplessi riguarda l’enunciato dell’art. 108, che demanda alla legge il compito di assicurare l’indipendenza dei giudici dei tribunali speciali e dei pubblici ministeri in essi insediati, quando invece avrebbe più logicamente dovuto estendere ad essi le guarentigie dei magistrati ordinari.

Il pubblico ministero è il rappresentante della magistratura inquirente, distinta da quella giudicante, dove i protagonisti sono i giudici. Relativamente a tale figura possiamo fare riferimento ad alcuni articoli:

  • art. 112: il P.M. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, in quanto è titolare di un potere-dovere, ovvero di una funzione dalla quale non può esimersi.
  • art. 107 co. 4: il pubblico ministero non gode delle prerogative assicurate ai giudici, ma piuttosto di quelle assicurategli dalla legge (posizione ibrida).

L’aver collocato il P.M. tra i magistrati comunque sottolinea due elementi:

  • riservare allo Stato, attraverso un organo imparziale, la titolarità dell’azione penale.
  • escludere l’ingerenza dell’esecutivo.

Altri articoli cardine:

  • art. 24:
  1. l’uso del termine tutti sottolinea il fatto che non solo i cittadini italiani godono del diritto di azione in giudizio.
  2. il diritto di difesa, definito inviolabile, non è altro che il diritto di contraddittorio in giudizio, che assume rilievo fondamentale soprattutto nel processo penale.
  3. la Cortecostituzionale ha stabilito l’impossibilità di rinunciare alla difesa nei processi penali, in quanto il costituente stesso ha stabilito che debbano essere assicurati anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio.
  4. per quanto riguarda la riparazione degli errori giudiziari il nostro ordinamento è alquanto lacunoso e soprattutto non pienamente rispettoso del principio costituzionale. Il risarcimento del danno, infatti, non solo è discrezionale sia nell’an che nel quantum, ma è anche limitato a tetto massimo.
  • art. 25:
  1. l’istituzione di un giudice ad hoc è vietata (v. art 102).
  2. nessuno può esser punito se non in forza di una legge (tassatività) che sia entrata in vigore prima del fatto commesso (divieto di retroattività della legge penale).
  3. nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
  • art. 26: l’estradizione del cittadino è consentita soltanto nei casi stabiliti dalle convenzioni internazionali, ma non è in alcun modo consentita per reati politici, principio questo ribadito, per gli stranieri, all’art. 10.
  • art. 27:
  1. la responsabilità penale è solo personale, elemento che sottolinea come ognuno risponda solamente per quello di cui si è reso colpevole.
  2. nessuno può essere considerato colpevole sino alla sentenza definitiva, secondo il principio di presunzione di non colpevolezza. Tale principio non è certo violato dalla carcerazione preventiva che tuttavia può essere applicata solamente nei confronti di chi abbia grosse prove a carico e concorra il pericolo di fuga o il pericolo che si inquinino le prove. Il soggetto che è stato carcerato preventivamente ha comunque diritto di ricorrere di fronte al tribunale della libertà e della Corte di cassazione.
  3. le pene non devono essere contrarie al senso di umanità e devono assolutamente tendere alla rieducazione del condannato. Per questi motivi si è posta in passato la questione della legittimità costituzionale della pena dell’ergastolo, dichiarata comunque infondata dalla Corte costituzionale.

Il processo penale e civile

Riguardo al processo penale possiamo citare determinare prerogative fondamentali stabilite dalla riforma del codice di procedura penale del 1988:

  • la partecipazione al processo dell’accusa e della difesa in condizioni di parità.
  • l’abolizione dell’assoluzione e del proscioglimento per insufficienza di prove.
  • l’assistenza del difensore a tutti gli atti più rilevanti svolti dall’accusa.

Riguardo al processo civile, invece, il costituente ha creato un cosiddetto schema in bianco , che consente al legislatore ordinario di attivare una pluralità di procedimenti giurisdizionali, che mirano a realizzare i principi di efficienza, tempestività e coerenza della tutela giurisdizionale.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento