La nitidezza degli schemi di teoria generali utilizzati non sembra essere intaccata dalla circostanza che in talune ipotesi la norma detta la disciplina degli interessi in conflitto individuando le situazioni soggettive in modo elastico, indicando i fatti tramite il ricorso a nozioni individuabili attraverso complesse ricostruzioni tipologiche di realtà (es. correttezza professionale, diligenza del buon padre di famiglia, buona fede). Tali ipotesi accentuano il carattere valutativo proprio dell’interpretazione della legge, ma il loro carattere elastico non impedisce alla norma di operare sui fatti. La stessa cosa accade quando il legislatore nella formulazione lessicale della norma formuli criteri elastici sulla cui base devono essere risolti i conflitti in ordine ai beni (es. valutazione equitativa del giudice).

La sentenze determinative sono quelle sentenze in cui il giudice, in assenza di integrazioni determinate consensualmente dalle parti, viene chiamato a determinare (o specificare) l’oggetto di obbligazioni individuate con criteri altamente elastici. Tale categoria non sembra individuare un nuovo schema di produzione di effetti sostanziali, ma solo costituire un eccesso di qualificazione che rischia di complicare ulteriormente fenomeni già complicati

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