La connessione per pregiudizialità si caratterizza per la circostanza che il rapporto pregiudiziale (o condizionante), intercorrente tra A e B, rileva ai fini dell’esistenza o del modo di essere di un altro rapporto pregiudicato (o condizionato), intercorrente tra B e C.

 Lo schema della pregiudizialità tra rapporti sostanziali correnti tra parti diverse si presenta con riferimento ad una serie molto ampia di fattispecie, le principali delle quali possono essere raggruppate in tre settori:

  • settore I: si fanno rientrare in un primo gruppo tre fattispecie, caratterizzate dalla circostanza che (a livello sostanziale) i rapporti in relazione di pregiudizialità si riconducono al fenomeno delle obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo , nelle quali il vincolo di solidarietà è nell’interesse esclusivo di uno solo dei due coobbligati e che (a livello processuale) le due domande sono proposte entrambe dall’attore e sono cumulate ab origine nel processo:
    • il creditore non solo agisce contro il debitore (rapporto principale), ma cumula nello stesso processo anche la domanda contro il fideiussore (rapporto accessorio ex art. 1941 c.c.). Tali rapporti giuridici, in particolare, sono connessi per pregiudizialità poiché l’obbligo del fideiussore dipende dall’esistenza e dalla misura del rapporto di credito-debito principale;
    • il danneggiato di un incidente automobilistico agisce ex art. 2054 sia nei confronti del conducente dell’autoveicolo sia nei confronti del proprietario del mezzo, cumulando due domande connesse per pregiudizialità: la responsabilità del conducente verso il danneggiato, infatti, è presupposto dell’esistenza e della misura della responsabilità del proprietario;
    • il danneggiato agisce ex art. 2049 sia contro il dipendente sia contro l’imprenditore per i danni arrecati dal fatto illecito del dipendente compiuto nell’esercizio delle incombenze a cui era adibito. Anche in questo caso si ha un rapporto pregiudiziale perché la responsabilità dell’imprenditore verso il danneggiato esiste se e nella misura in cui sussiste la responsabilità del dipendente;
    • settore II: in un secondo settore si fanno rientrare le fattispecie di opponibilità dei vizi contrattuali al terzo subacquirente (es. venditore che agisce per la dichiarazione di nullità di un contratto di compravendita e, cumulativamente, per la restituzione del bene nei confronti del terzo avente causa). Tali domande sono connesse per pregiudizialità in quanto l’oggetto della domanda principale, ossia l’inesistenza del rapporto giuridico, rappresenta l’elemento impeditivo della fattispecie acquisitiva del terzo. A differenza del primo, in questo secondo settore il dante causa originario (A) non agisce direttamente contro il terzo subacquirente (C) dal momento che l’azione nei confronti di quest’ultimo risulta subordinata all’accoglimento della domanda di accertamento dell’inefficacia del primo rapporto contrattuale nei confronti dell’avente causa originario (B); 
  • settore III: il terzo settore riguarda il fenomeno della garanzia, che si attua quando il convenuto nel processo originario (garantito) fa valere nei confronti di un terzo (garante) che questo deve rispondere dell’eventuale soccombenza del garantito nella causa principale. La caratteristica del fenomeno della garanzia consiste nella circostanza che l’azione di garanzia (o di regresso) può essere esercitata in un momento anteriore a quello della condanna del convenuto garantito, in modo tale che contestualmente a questa avvenga anche la condanna del garante. La domanda di garanzia rappresenta una domanda eventuale, subordinata all’accoglimento della domanda principale. Se questa viene rigettata, la domanda di regresso non viene respinta ma soltanto assorbita (non esaminata). L’art. 32, per favorire il simultaneus processus della domanda principale e di quella di garanzia, consente di proporre azione di regresso davanti al giudice competente per la causa principale.

Occorre a questo punto analizzare le fattispecie sostanziali:

  • garanzia per evizione (garanzia propria): tale garanzia, tipica clausola naturale del contratto di compravendita, consente al compratore che ha subito l’evizione totale o parziale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa di essere risarcito dei danni da parte del venditore. L’esistenza del diritto al risarcimento dei danni, in particolare, dipende dall’esistenza di un diritto del terzo sul bene compravenduto;
  • garanzia da vincoli di coobbligazione (garanzia propria): tale garanzia si presenta nelle relazioni tra obbligo del fideiussore e diritto di regresso di questi contro il debitore principale nel cui interesse è stata contratta l’obbligazione. Il fideiussore convenuto in giudizio può chiamare in causa il debitore principale ed esercitare nei suoi confronti azione di regresso chiedendo che, qualora il giudice accolga la domanda originaria condannandolo al pagamento del debito garantito, il debitore principale venga a sua volta condannato a corrispondergli l’intero ammontare.

In tale ipotesi sussiste un fenomeno di pregiudizialità doppia o bilaterale, tale per cui il diritto del fideiussore al regresso contro il debitore principale deriva dall’esistenza dell’obbligo fideiussorio, il quale a sua volta dipende dall’esistenza del rapporto di credito-debito principale;

  • assicurazione sulla responsabilità civile (garanzia propria): tale fattispecie si caratterizza per la circostanza che il terzo chiamato dal convenuto in rivalsa è obbligato per contratto a tenere indenne il convenuto originario dalla responsabilità dovuta a fatto di questi. Se non esiste la responsabilità del danneggiante, tuttavia, non esiste neanche l’obbligo della società assicuratrice;
  • vendita a catena (garanzia impropria): in questa ipotesi l’esistenza e l’entità di un obbligo di risarcimento del danno da parte del dettagliante al consumatore è pregiudiziale al rapporto tra dettagliante e grossista, il quale a sua volta risulta essere pregiudiziale al rapporto tra grossista e imprenditore.

Fino a questo momento abbiamo sempre identificato la chiamata in garanzia con la proposizione di una domanda nei confronti del garante. A essere precisi, tuttavia, l’art. 106 prevede sia l’ipotesi in cui il garantito esercita l’azione di regresso sia la diversa ipotesi in cui il garantito si limita a provocare la partecipazione al processo del garante, senza proporre domanda nei suoi confronti. Questo appare evidente dalla lettura dell’art. 108 secondo il quale se il garante comparisce e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le parti non si oppongano, la propria estromissione . Pare evidente che l’estromissione del garantito può avvenire soltanto qualora questo si limiti a provocare la partecipazione al processo del garante e non anche qualora proponga azione di regresso.

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