Concetto di parti

Il concetto di parte non è un concetto univoco, ma un concetto polivalente, in quanto il legislatore ha usato lo stesso termine parti con significati diversi ed in norme diverse ha qualificato parti:

  • i meri soggetti degli atti processuali, tenuti distinti dall’organo giurisdizionale;
  • i soggetti degli effetti del processo, ossia i titolari di diritti, oneri e obblighi aventi le proprie radici esclusivamente nel processo e non nella titolarità della situazione sostanziale oggetto del processo (nozione chiovendiana);
  • i soggetti degli effetti della sentenza, ossia i titolari del rapporto dedotto in giudizio.

 Acquisizione e perdita della qualità di parte

Nel processo ordinario di cognizione l’acquisizione della qualità di attore e di convenuto si ha mediante la notificazione nella citazione. La qualità di parte, invece, si acquisisce a seguito del deposito in cancelleria della comparsa di intervento o della notificazione dell’atto di chiamata in causa o a seguito della notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio.

La perdita della qualità di parte si ha a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, dell’estinzione del processo, dell’espromissione dal giudizio o della morte della persona fisica o dell’estinzione della persona giuridica

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