Le parti
Per acquistare la qualità di parte basta compiere l’atto iniziale del processo previsto da una serie di disposizioni del c.p.c. e seconda dei casi si diventerà attore, appellante, ricorrente, interventore, creditore pignorante, creditore interveniente. Di solito poi con il compimento dell’atto iniziale acquista la qualità di parte anche il controinteressato il quale sarà a seconda dei casi convenuto, appellato, resistente, intimato, debitore esecutato.
Occorre tuttavia precisare che tale coincidenza non vi è quando il processo sia iniziato con ricorso dato che mentre il ricorrente acquista la qualità di parte con la presentazione del ricorso al giudice il controinteressato e cioè il resistente acquista tale qualità in un momento successivo che di solito coincide con la notificazione del ricorso stesso mentre talvolta ha luogo con la notificazione del provvedimento con cui il giudice accoglie l’istanza (ad es. decreto ingiuntivo). In definitiva si può concludere che parte è colui che propone la domanda in nome proprio o colui nel cui nome si propone la domanda e rispettivamente colui nei confronti del quale la domanda è proposta.
La capacità di essere parte
Si è soliti dire che è capace di essere parte chi è soggetto di diritto per cui la capacità di essere parte finisce con l’essere la trasposizione nell’ambito del diritto processuale della nozione della capacità giuridica. Il legislatore non dedica all’argomento alcuna disposizione espressa del codice di procedura ritenendo la materia completamente disciplinata dal diritto sostanziale. In questo modo la capacità di essere parte sarebbe modellata sulla capacità giuridica essendovi tra le due perfetta coincidenza.
Come è noto la capacità giuridica è automaticamente collegata alla nascita delle persone fisiche (in qualche caso è addirittura anticipata) o al riconoscimento della personalità giuridica quando si tratti di persone giuridiche. L’art 75 4° comma c.p.c. nel disporre tuttavia che le associazioni e i comitati che non siano persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate dagli art 36 e ss del c.c. conferisce a queste associazioni o comitati la capacità di essere parti nel processo e ciò malgrado a queste entità non sia stata riconosciuta la qualifica di persone giuridiche.
Ciò comporta che le eventuali vicende che dovessero riguardare le persone fisiche abilitate a stare in giudizio (ad es. la morte) non influiranno sul regolare svolgimento del processo il quale continuerà come se tali eventi non si fossero verificati. In sostanza l’art 75 4° comma c.p.c. prevede una deroga alla normale coincidenza tra capacità giuridica sostanziale e capacità giuridica processuale quando si tratti di associazioni e di comitati non riconosciute come persone giuridiche. Ci si è chiesti se il riferimento alle associazioni o ai comitati sia tassativo o se invece la disposizione sia applicabile anche a tutte le altre entità non riconosciute come persone giuridiche come ad es. un condominio quando questo agisca in giudizio per le controversie che riguardino le parti comuni dell’edificio.
L’opinione prevalente è che tale elencazione non sia tassativa per cui la disposizione può essere applicata anche ad altre figure simili come ad es. una società non riconosciuta, una società irregolare, una comunione etc. etc. Accanto a queste ipotesi si pongono ipotesi simili in cui l’ordinamento ricollega norme giuridiche sostanziali ad entità che pur non avendo ancora capacità giuridica sostanziale hanno però la capacità di essere parte nelle controversie che riguardano le fattispecie sostanziali. Si tratta dei nascituri già concepiti o non ancora concepiti.
Poiché tuttavia in questi casi è la legge a stabilire chi sia il soggetto che possa e debba prendersi cura degli interessi del nascituro il legame tra la posizione del nascituro e quella del rappresentante non può non essere rilevante nel processo per cui le eventuali vicende che dovessero riguardare il rappresentante influiranno sul regolare svolgimento del processo. Normalmente anche se l’art 643 c.c. affida la rappresentanza al padre e in mancanza di questo alla madre a nostro modo di vedere la norma che faceva riferimento alla patria potestà va intesa come se dicesse che la rappresentanza spetta sempre e comunque ad entrambi i genitori.