Tra i numerosi organi dell’autorità giudiziaria ordinaria l’esercizio della funzione è distribuito in modo che ciascuno ne abbia una frazione, una parte, che costituisce la sua competenza, nel cui àmbito, e non oltre, può esercitare le sue funzioni: si dice perciò che la competenza è la quantità di giurisdizione assegnata in esercizio a ciascun organo, ossia la “misura della giurisdizione”. Per ciascuna possibile causa vi è perciò (almeno) un giudice competente, in applicazione delle norme di legge vigenti, ed esso è il “giudice naturale” (25 Cost.); se ve n’è più d’uno, si avrà una competenza “concorrente”. È invalido un provvedimento pronunciato da un giudice fuori della sua competenza (giudice incompetente).

La competenza è un presupposto processuale {gli altri due sono la capacità delle parti e l’assenza di impedimenti derivanti da litispendenza o compromesso}, cioè un requisito di validità del processo e dei suoi atti. Solo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia sulla competenza, oppure anche parzialmente sul merito, rende inoperante nello stesso processo ogni questione sulla competenza.

La translatio iudicii. Tuttavia la legge consente per motivi di economia dei giudizi che un processo iniziato davanti ad un giudice incompetente possa proseguire a certe condizioni davanti al giudice competente, con la convalidazione degli atti compiuti dal giudice incompetente prima della dichiarazione d’incompetenza (50: Riassunzione della causa) (translatio iudicii). La questione di competenza è trattata dalla legge come preliminare (38 [Incompetenza] e 187 [Provvedimenti del giudice istruttore], comma III) e quando viene sollevata – sia che ciò avvenga ad istanza di parte, sia d’ufficio – deve essere decisa prima di ogni altra (compresa la questione di giurisdizione), subordinata solo all’eventuale questione di regolarità della domanda introduttiva.

Di regola spetta a ciascun giudice giudicare sulla propria competenza e per logica conseguenza la decisione di un giudice sulla competenza non vincola gli altri giudici (fatta salva l’ipotesi che tale decisione provenga dalla Corte di cassazione, la quale statuisce sulla competenza, oppure da un giudice superiore che abbia pronunciato nello stesso processo).

Determinazione della competenza in base alla domanda. Come la giurisdizione, anche la competenza si determina sulla base della domanda che viene proposta al giudice, poiché è su di essa che egli deve pronunciare per giudicarla fondata od infondata; e con riguardo allo stato di fatto ed alla legge vigente esistente al momento della sua proposizione, e non hanno rilevanza gli eventuali mutamenti successivi che la farebbero venir meno (5). Viceversa il principio dell’economia dei giudizi fa ritenere che il giudice possa provvedére se la competenza, inesistente al momento della proposizione della domanda, sopraggiunga in corso di causa.

L’atteggiamento che assume nel processo il convenuto (o il debitore, per quanto riguarda l’esecuzione forzata) non può, in linea di massima, spostare la competenza.

Suddivisione dell’ufficio in sezioni. Nel seno di un ufficio giudiziario vi può essere una distribuzione del lavoro che non riguarda la competenza: è quella che si riscontra quando un Tribunale è composto di più sezioni. Ogni sezione riproduce nella sua composizione la figura del Tribunale ed esercita la giurisdizione che spetta al Tribunale di cui fa parte: in tal modo si moltiplica, secondo le necessità del servizio, l’attività di un ufficio giudiziario. L’assegnazione di ogni singola causa ad una od altra sezione è fatta dal Presidente capo del Tribunale (168-bis: Designazione del giudice istruttore) e non può essere mutata (174: Immutabilità del giudice istruttore), salva l’ipotesi che si debbano riunire due cause pendenti davanti a sezioni diverse (273 [Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa], 274). L’eventuale specializzazione di una od altra sezione per le cause di un determinato tipo (per es., sezione fallimentare) ha il valore di una semplice ripartizione interna dell’attività del Tribunale e non incide sulla competenza.

Col d. lgs. 51/1998 si è previsto che i Tribunali di maggiori dimensioni abbiano anche sezioni territorialmente distaccate, sempre considerate come mere articolazioni del medesimo ufficio. La ripartizione degli affari tra la sede centrale e le sezioni distaccate avviene in base ai criteri che disciplinano la competenza per territorio. Sono però sempre riservate alla sede centrale le controversie che il Tribunale deve decidere in composizione collegiale e le controversie in materia di lavoro e previdenza.

Ben diverso è il caso delle sezioni specializzate di un organo giudiziario ordinario (102, comma II Cost.: «Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura»), a cui spetta una speciale competenza per materia.

Vi è poi un’ulteriore distribuzione di funzioni, nel seno di ciascun ufficio giudiziario collegiale e di ciascuna sezione del medesimo, tra i diversi suoi componenti: il presidente, il collegio, il giudice istruttore. Ad essi spettano attribuzioni diverse con riguardo a ciascuna causa, ma anche questa distinzione di attribuzioni non rientra nel concetto di competenza in senso tecnico.

Eccezione di arbitrato. La Corte di cassazione considera come una questione di competenza quella che sorge quando si discute se di una controversia debbano conoscere i giudici ordinari o gli arbitri nominati dalle parti.

Peraltro, l’assimilazione dell’eccezione di arbitrato ad un’eccezione di incompetenza sembra ormai essere imposta dal nuovo 819-ter (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria): nella norma si parla espressamente, al comma I, dell’“eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato” e se ne equipara il regime a quello dell’eccezione di incompetenza per territorio semplice (con conseguente deducibilità dell’eccezione solo da parte del convenuto a pena di decadenza al momento della costituzione in giudizio).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento