L’appello è il mezzo ordinario di impugnazione contro la sentenza di primo grado, volto a provocare un riesame della casa nel merito. La sua principale caratteristica è dunque costituita dal cosiddetto effetto devolutivo, tantum devolutum quantum appellatum, ovvero dal passaggio della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore. Nel sistema attualmente vigente, art.345 cpc, il divieto di nuove domande e di nuove eccezioni e l’ammissibilità limitata di nuovi mezzi di prova contribuiscono a trasformare la funzione del gravame da novum judicium a revisio prioris instantiae.

Con la novella del 1990 l’appello ha perso l’effetto sospensivo dell’esecuzione della sentenza: la sospensione non consegue alla semplice pendenza del termine per l’appello e neppure alla proposizione di questo mezzo di impugnazione ma può soltanto essere disposta dal giudice. È stata modellata la struttura del giudizio, soprattutto per l’eliminazione della figura dell’istruttore e la conseguente rigorosa collegialità di questo grado del giudizio, tranne per l’appello dinanzi al tribunale per le sentenze del giudice di pace, che è attribuito al giudice monocratico del tribunale. Il giudizio d’appello ordinario accentua il carattere di mero controllo su quello di primo grado e conduce a una nuova pronuncia che tiene luogo di quella impugnata. L’appello mantiene dunque anche il suo effetto sostitutivo della decisione di primo grado mentre restano eccezionali e tassative le ipotesi di semplice annullamento della sentenza e rimessione della causa al primo giudice.

L’appellabilità delle sentenze

possono essere impugnate con l’appello le sentenze pronunciate in primo grado. Fanno eccezione:

  • le sentenze secondo equità art.114 cpc su concorde richiesta delle parti e se la causa riguarda diritti disponibili
  • le altre sentenze per le quali l’appello sia escluso dalla legge: es. sentenze su opposizioni agli atti esecutivi non impugnabili e soggette solo alla cassazione e sentenze su controversie di lavoro non superiori a € 25,82
  • sentenze che decidono solo sulla litispendenza, continenza, competenza, connessione e provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo
  • sentenze contro le quali le parti si siano accordate per omettere l’appello

Non sono soggette ad appello le sentenze pronunciate dalla corte d’appello in unico grado tra le quali:

  • le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità o le cause il cui valore non eccede € 1100 salvo art.1342, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia.
  • le pronunce emesse in caso di mancata ottemperanza o contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata sulla base di essa
  • le sentenze rese dalla convenzione di Bruxelles art.32 e 37
  • le sentenze su azioni di nullità e risarcimento del danno derivanti da violazione della legge antitrust
  • le sentenze rese nei giudizi per determinazione dell’equa riparazione del danno subito da irragionevole durata del processo
  • le sentenze emanate in sede d’impugnazione per nullità del lodo rituale in merito alla scelta del giudice, la giurisprudenza ha affermato che la qualificazione data dal giudice a quo o il criterio da lui ritenuto applicabile è determinante per l’individuazione del mezzo di impugnazione e l’errore può essere censurato solo con questo mezzo.

La riserva d’appello contro le sentenze non definitive

la parte interessata può proporre l’appello immediatamente o formulare una riserva, differendo l’appello al momento in cui sarà emanata la sentenza definitiva. La riserva dovrà essere fatta a pena di decadenza entro il termine per appellare e comunque non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore, successiva alla comunicazione della sentenza. L’appello dovrà essere proposto unicamente a quello contro la sentenza definitiva o contro una sentenza successiva non definitiva. La riserva non può più farsi quando una parte proponga immediatamente appello.

Nell’ipotesi di cause scindibili il momento della caducazione della riserva è segnalato dalla notificazione dell’impugnazione principale imposta come denuntiatio litis ma che può avvenire anche spontaneamente per iniziativa della parte appellante e la conclusione è da approvare, col corollario che la parte riservante dovrà proporre il suo appello in via incidentale con le modalità e nei termini per questo fissati.

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