Si è sempre rivelato piuttosto difficile trovare una disciplina dei reati commessi a mezzo della stampa, che consenta di conciliare le esigenze generalpreventiva col principio della responsabilità personale. La soluzione comunemente seguita è quella di rendere determinati soggetti garanti dell’uso non criminoso della stampa, potendo essa costituire strumento per la commissione, non infrequente, di determinati reati.

Il nuovo art. 57 configura senza più dubbi una responsabilità del direttore (o del vicedirettore responsabile) per fatto proprio omissivo, concorrente con quella dell’autore della pubblicazione. Il reato autonomo di tale articolo consiste in:

  • un reato proprio, essendone autori il direttore o il vicedirettore responsabile, oppure anche chi sia temporaneamente investito dei compiti o poteri del direttore.
  • un reato omissivo improprio, consistente nel non impedimento, omettendo il necessario doveroso controllo, della commissione del reato per mezzo della pubblicazione.
  • un reato colposo, poiché il mancato adempimento dell’evento deve essere non voluto, ma attribuibile alla colpa del direttore, da accertare caso per caso.

Il direttore, pertanto, risponde:

  • di concorso doloso nel reato commesso dall’autore della pubblicazione, quando ometta il controllo con l’intenzione di non impedire, di agevolare la pubblicazione dello scritto o, comunque, di accettarne il rischio.
  • di reato colposo (art. 57), quando abbia omesso il controllo né con intenzione agevolatrice né accettando il rischio di tale evento, a patto però che questo fosse in concreto prevedibile ed evitabile e nulla importando che l’omissione del controllo sia stata volontaria o involontaria.
  • di nessun reato, quando l’omesso controllo impeditivo non sia dovuto neppure a colpa. La nuova legge, quindi, ha definitivamente eliminato la precedente forma di responsabilità oggettiva.

La concreta impossibilità materiale del direttore di controllare l’intero giornale, tuttavia, rischia, da un lato, di vanificare la responsabilità di tale soggetto e dall’altro, al contrario, di ripiegare su una colpa presunta, ritornando così ad una responsabilità soggettiva occulta.

Nell’ipotesi di stampa non periodica o di stampa clandestina (artt. 58 bis e 58), la disciplina prevista dall’art. 57 per il direttore si applica all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

Mentre nella stampa periodica direttore ed autore sono entrambi responsabili, nella stampa non periodica o clandestina, al contrario, la responsabilità dell’editore e dello stampatore è sussidiaria rispetto a quella dell’autore.

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