Il nostro codice, comunque, prevede amplissime deroghe al principio di territorialità, punendo secondo la legge italiana un’ampia serie di reati commessi all’estero. In alcuni casi la punibilità e la procedibilità sono incondizionate, mentre in altri sono subordinate ad una o più condizioni.

La prima deroga è data dalla categoria dei reati commessi all’estero punibili incondizionatamente, chiunque ne sia l’autore. In base all’art. 7 sono tali:

  • i delitti contro la personalità dello Stato italiano.
  • i delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto.
  • i delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano.
  • i delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni.
  • ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana.

Le prime quattro ipotesi, essendo riferibili all’esercizio di funzioni sovrane, si ispirano al principio della difesa dello Stato, mentre la quinta a diversi principi a seconda dei reati cui si riferisce (principio di universalità quando si tratta di perseguire delicta iuris gentium commessi all’estero).

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