La legge italiana si applica anche ai reati comuni commessi all’estero, sia da cittadini sia da stranieri, allorché si verifichino alcune condizioni, la principale delle quali è che l’autore sia presente nel territorio italiano almeno nel momento in cui viene esercitata l’azione penale, non essendo necessaria la presenza durante il processo:

  • i delitti comuni commessi dal cittadino all’estero: per l’art. 9 è punito secondo la legge italiana il cittadino che, fuori dai casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero:
    • un delitto a danno dello Stato o di un cittadino italiano per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore a tre anni, sempre che il reo si trovi nel territorio dello Stato.
    • un delitto a danno della Comunità europea, di uno Stato estero o di un cittadino straniero, per il quale la legge italiana stabilisce le suddette pene, sempre che, oltre alla presenza del reo nel territorio italiano:
      • vi si la richiesta del Ministro.
      • l’estradizione di lui, se richiesta, non sia stata concessa, oppure, se offerta, non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.
      • i delitti comuni commessi dallo straniero all’estero: per l’art. 10 è punito secondo la legge italiana lo straniero che, fuori dai casi indicati negli artt. 7 e 8, commette in territorio estero:
        • un delitto a danno dello Stato o di un cittadino italiano, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione non inferiore ad un anno, sempre che, oltre a trovarsi il reo nel territorio dello Stato, vi sia richiesta del Ministro oppure istanza o querela della persona offesa.
        • un delitto a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, per il quale sia stabilita la pena dell’ergastolo oppure la reclusione non inferiore a tre anni, sempre che, oltre alla presenza del reo nel nostro territorio:
          • vi sia richiesta del Ministro.
          • l’estradizione di lui non sia stata concessa oppure non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.
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