L’estradizione sottostà a particolari limiti, attinenti:

  • al soggetto: la costituzione (art. 26), analogamente a quanto sancisce l’art. 13 co. 4, dispone che l’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
  • al reato: la cooperazione internazionale trova il proprio limite naturale nel delitto politico. Un problema delicato, tuttavia, è quello dei limiti al limite del delitto politico, essendo sempre esistita una qualche tendenza ad escludere dal divieto di estradizione particolari categorie di reati politici. Attualmente, in particolare, è generalmente riconosciuto che non possono considerarsi politici i delitti offensivi di valore essenziali, sentiti come tali da ogni comunità umana.

Il codice del 1930 non menziona, intenzionalmente, il limiti del delitto politico, sebbene la successiva prassi diplomatica dello Stato italiano lo abbia pienamente confermato. La Costituzione, al contrario, sancisce espressamente la non estradabilità per tale delitto, sia del cittadino (art. 26) sia dello straniero (art. 10). Contrariamente a quanto affermato, tuttavia, ai fini degli artt. 10 e 26 Cost., il concetto costituzionale di reato politico non coincide con quello dell’art. 8: in caso contrario, infatti, si paralizzerebbe la cooperazione internazionale in tema di criminalità politica e si renderebbero incostituzionali i numerosi trattati con clausole depolitizzatrici. Mentre nel codice esso è definito in funzione repressiva, infatti, nella Costituzione è assunto in funzione garantista della persona umana e, parallelamente, entro i limiti in cui tale garanzia è costituzionalmente giustificabile. Inteso nella sua ratio e secondo l’evolversi degli usi internazionali, quindi, il concetto costituzione di delitto politico è un concetto autonomo:

  • più ampio di quello dell’art. 8, dato che abbraccia tutti i reati politici e comuni, che dallo Stato richiedente saranno (presumibilmente) puniti per discriminatorie finalità di persecuzione politica.
  • più ristretto, dato che non possono rientrare nel privilegium degli artt. 10 e 26 i delitti politici che sono manifestamente contrari ai principi di democraticità, libertà e tutela dei diritti fondamentali.
  • alla pena: molte convenzioni escludono l’estradizione per i cosiddett reati speciali, ossia militari e fiscali, sulla base della tradizionale convinzione del reciproco disinteresse degli Stati alla repressione, trattandosi di reati tipicamente nazionali.
  • al trattamento: mentre è irrilevante la divergenza quantitativa di pena tra Stato richiedente e Stato richiesto, diverso è il discorso per la divergenza qualitativa (es. pena di morte).

A tutela della persona umana il nuovo c.p.p. (art. 698 co. 1) vieta l’estradizione anche quando vi è ragione di temere che l’imputato o il condannato verrà esposto a pene o a trattamenti crudeli, disumani, degradanti o, comunque, ad atti che configurino violazione di uno dei diritti fondamentali della persona .

Per quanto concerne le garanzie dell’estradando, la procedura di estradizione passiva adottata in Italia è mista: l’estradizione è accordata dal Ministro della giustizia nell’esercizio del suo potere poltico-discrezionale, ma la verificazione dell’esistenza dei presupposti per accordare l’estradizione è sottoposta alle garanzie giurisdizionali della Corte d’appello. Per l’estradizione attiva, al contrario, non è prevista garanzia giurisdizionale: il Ministro può domandarla allo Stato estero di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità giudiziaria.

Occorre annoverare:

  • l’estradizione dell’estradizione concessa, che si ha quando lo Stato accetta una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente ad oggetto un fatto anteriore alla consegna, diverso da quello per il quale l’estradizione è stata concessa.
  • la riestradizione, che si ha quando uno Stato accetta la domanda dello Stato, cui la persona è stata consegnata, di consentire l’estradizione della stessa in altro Stato.
  • l’estradizione in transito, che consiste nel passaggio sotto custodia attraverso il territorio dello Stato di una persona, consegnata da uno Stato estero ad altro Stato estero a titolo di estradizione.
  • l’estradizione mascherata, che si ha quando all’espulsione dello straniero segue la consegna all’autorità dello Stato da cui è ricercato.
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