Forma dell’elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice. Ricordiamo che la fattispecie di concorso è nuova rispetto alle altre fattispecie speciali, che attribuisce tipicità a comportamenti che altrimenti ne sarebbero privi. Oltre a ciò analizzando l’elemento oggettivo di tale fattispecie, abbiamo concluso che si può configurare una partecipazione dolosa al fotto colposo altrui, anzi si è notato come ciò si riverberi sulla funzione e sulla struttura del coefficiente psicologico dell’atto di concorso. Da questo secondo punto ricaviamo che riguardando i fatti concreti l’elemento soggettivo dell’uno non condiziona la forma dell’elemento soggettivo dell’altro: potrà determinare una certa struttura, sempre però nell’ambito di una forma che si pone autonomamente. Tuttavia, partendo dalla prima premessa di sopra, se la fattispecie dell’atto di concorso è nuova e indipendente da quelle di parte speciale, il problema dell’elemento soggettivo dovrà esser risolto in base ai principi, come per ogni figura criminosa prevista nell’ordinamento. Innanzitutto si risponde per un delitto a titolo di colpa, perchè questo fondamento di responsabilità è enunciato dalla legge. Se questa indicazione normativa manca, si dovrà dire che della fattispecie delittuosa si risponde solo in caso di realizzazione dolosa. comunque solo per questo disposto nel nostro ordinamento esiste una fattispecie di atto concorsuale, il cui elemento psicologico si identifica con la colpa e non con il dolo.

La natura (delittuosa o contravvenzionale) di un atto di concorso, si evince dalla specie della pena ad esso collegata, che a sua volta sarà quella propria dell’offesa tipica, prevista in una certa disposizione incriminatrice speciale, alla cui produzione si sia contribuito in regime di concorso (quindi la condotta si qualificherà come delitto o contravvenzione a seconda che si concorra ad un’offesa delittuosa o contravvenzionale). Quindi nel caso di concorso all’offesa tipica-contenuto di un delitto, dovremo precisare in che consistano struttura e oggetto caratteristici del dolo del concorrente. Se invece sia realizzata in regime di concorso una contravvenzione, bisognerà rilevare come l’atto di partecipazione (indipendentemente dalla natura dell’elemento soggettivo riscontrabile nell’altro/altri concorrenti) potrà esser realizzato sia con dolo che con colpa.

Struttura del dolo. La struttura di esso nell’atto di partecipazione è uguale a quella di ogni altro illecito penale. Alcuni sostengono che ci debba essere un accordo che fonda tra loro le volontà dei partecipi, ma nella legge manca ogni indizio a supporto. Oltre ciò il dolo di un atto di partecipazione non implica neppure necessità nei singoli agenti della reciproca consapevolezza dell’altrui operare (perchè è solo con riferimento alla persona del partecipe che si delinea l’elemento soggettivo della partecipazione). Ci possono esser delle ipotesi in cui il dolo specifico non funga da elemento differenziatore di un reato dall’altro. In questo caso per il concorso basterà che si rappresenti che la persona con cui si concorre abbia il dolo specifico in questione. Oltre a ciò (sempre nell’ip che il dolo specifico non differenzi tra un reato e l’altro), il suo comportamento non sarà doloso a cagione dell’errore su uno degli elementi costitutivi del fatto di reato, in quanto per lui è fatto anche l’elemento psicologico altrui. In pratica, quando il dolo specifico non è richiesto come elemento differenziatore di uno da altro reato, è necessaria nel partecipe almeno la consapevolezza dell’elemento soggettivo proprio dell’esecutore. Questa necessità vien meno se si realizza l’ipotesi ex 116 (cioè se il reato perpetrato da un soggetto sia diverso da quello voluto da uno dei concorrenti (Tizio può aver istigato a ferire, l’istigatore uccide). In questo caso la norma pone a carico del partecipe (se conseguenza della sua condotta e prevedibile) il reato effettivamente commesso. (continua, non trovo il punto).

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