Le singole circostanze aggravanti comuni

– art. 61 cp: ‘catalogo’ di circostanze aggravanti comuni:

ARTICOLO 61 CP: AGGRAVANTI COMUNI (TOPSALDAAPD)
1 T Aver agito per motivo (T)urpe o futile ‘motivo’ = molla, impulso, istinto che spinge soggetto ad agire;

– motivo = turpe (abietto) quando offende la sensibilità di qualsiasi uomo di media moralità

– motivo = futile quando c’è sproporzione profonda tra movente di reato e azione delittuosa commessa (azione delittuosa esagerata non giustificata da scarsa pregnanza di motivo)

2 O Aver commesso un reato per eseguirne o (O)ccultarne un altro Soggetto-agente commette un reato-mezzo per realizzare conseguenze penali di un reato-fine;

– anche se reato-fine non si compie = aggravanti aggiunte a reato-mezzo compiuto

3 P Aver agito (nei reati colposi) nonostante la (P)revisione dell’evento
4 S Aver operato (S)evizie o aver agito con crudeltà verso le persone ‘sevizie’ = inflizione di sofferenze fisiche non necessarie per realizzare reato;

‘crudeltà’ = inflizione di sofferenze morali che oltrepassano normale sentimento di umanità (inutili ai fini del reato)

5 A Aver agito in modo da (A)pprofittare di circostanze particolari di tempo e di luogo (tali da ostacolare la pubblica e privata difesa) ‘minorata difesa’ = quando vittima di 1 reato si trova in stato di particolare vulnerabilità (il soggetto-agente è a conoscenza di tale stato del soggetto passivo e ne approfitta per ricavarne un vantaggio)
6 L Aver commesso un reato nel tempo in cui ci si è sottratti all’esecuzione di una misura coercitiva (la detenzione) spedita per un precedente reato à(L)atitanza ‘latitanza’ = quando soggetto evita applicazione di misure coercitive dello Stato o evade da 1 misura coercitiva già applicatagli; aggravante = per maggior pericolosità criminale essendosi volontariamente ribellato a punizione prevista da ordinamento penale.
7 D Aver agito, nei reati contro il patrimonio, in modo da cagionare un (D)anno di rilevanti proporzioni Danno economico = da valutare OGGETTIVAMENTE, e non in base a capacità economiche del danneggiato (se è benestante avrà meno danno)

– danno patrimoniale = da valutare in base a circostanze presenti nel momento in cui fatto = commesso

8 A Aver (A)ggravato o tentato di aggravare le conseguenze del reato commesso
9 A Aver commesso reato con (A)buso dei propri poteri inerenti alla qualifica di pubblico funzionario, o anche di ministro del culto Qualifica di pubblico ufficiale/ministro di culto deve aver agevolato commissione di reato stesso e che agente (consapevole di potere) ne approfitta per commettere reato
10 P Aver commesso un reato contro un (P)ubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni o anche contro un ministro del culto cattolico – pubblico ufficiale e incaricato pubblico servizio = cfr artt. 357 e 358 cp

– ministri di culto = vedi nei rispettivi ordinamenti religiosi

– agenti diplomatici o consolari = vedi dir.internaz. (no se capo di stato o funzionario di stato estero, quindi NON aggravante)

11 D Aver commesso il reato con abuso di relazione (D)omestica o di coabitazione o con abuso di autorità Commettere reato contro subordinato (abuso di autorità) anche tra persone che coabitano (non necessariament permanentemente) in ambiente domestico

 

La nuova circostanza aggravante di cui al n. 11 bis dell’art. 61 c.p.

Il primo inasprimento si è tradotto nella creazione di una nuova circostanza aggravante comune, aggiunta col n. 11 bis al previgente testo dell’art. 61 del codice penale. Precisamente, l’aggravante è così formulata: «l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale».

La circostanza, che comporta un aumento fino a un terzo della pena-base, è applicabile indistintamente a tutti i reati, sia dolosi che colposi. Considerato il tenore letterale della sua formulazione, essa si riferisce al soggetto immigrato che sia entrato, o si trattenga nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni normative che disciplinano l’ingresso o la permanenza degli stranieri.

Quanto alla ratio politico-criminale, si tratta di novità assai discutibile per più ragioni. Sotto il profilo innanzitutto dell’efficacia deterrente, e cioè del perseguito effetto dissuasivo nei confronti dei clandestini sostanziali autori di reato, sembra infatti ragionevole dubitare che la possibilità di incorrere in un aumento di pena (pur sempre bilanciabile con circostanze attenuanti even¬tualmente concorrenti) costituisca un fattore davvero inibente.

Ma riserve critiche difficilmente superabili suscita la nuova aggravante sotto un aspetto ulteriore, che è invero quello della sua compatibilità con i principi costituzionali a cominciare dal principio di uguaglianza. V’è da chiedersi, infatti, se il fondamento giustificativo dell’aggravante (cioè la ragione che dovrebbe far apparire comparativamente più grave il reato commesso da un immigrato irregolare) sia tale da indurre ad escludere il sospetto che ci si trovi invece di fronte ad una discriminazione irragionevole: insomma, perché l’illecito di un extracomunitario clandestino è da considerare ceteris paribus, sempre più grave rispetto allo stesso tipo di reato commesso da chiunque altro?

Cercando di rinvenire una prima risposta sul versante dell’elemento og-gettivo del reato, si potrebbe ipotizzare che la condizione di irregolarità del-l’autore conferisca al reato commesso un maggiore disvalore in termini di incremento dell’offesa insita nel reato medesimo. Ma, a ben vedere, così non è. Quale che sia il tipo di illecito realizzato — ad esempio un furto o una rapina o un omicidio ecc. —, la lesione del corrispondente bene giuridico coinvolto (patrimonio, vita ecc.) rimane, infatti, uguale a prescindere dal fatto che a commettere il reato sia un cittadino italiano o uno straniero, non importa se regolare o irregolare.

Rimane, in secondo luogo, da verificare se sia più persuasiva una ragione di aggravamento rintracciabile sul versante soggettivo, in termini di capacità a de¬linquere o di pericolosità sociale. Qualcuno potrebbe forse sostenere, così come si è sostenuto in rapporto alla aggravante — che può per certi aspetti apparire analoga — del reato commesso da soggetto latitante (art. 61, n. 6 c.p.), che l’emigrato che delinque, in condizione di irregolarità manifesti un più intenso grado di ribellione alla legge (2), ovvero una maggiore pericolosità soggettiva. Senon-

 

Le singole circostanze attenuanti comuni

ARTICOLO 62 CP: ATTENUANTI COMUNI (RIFDDR)
1 R Aver agito per motivi di particolare (R)ilievo morale o sociale Soggetto commette reato per motivazione morali non solo soggettive ma anche condivise da tutti
2 I Aver reagito in stato d’(I)ra ad un comportamento particolarmente ingiusto Attenuante della cd ‘provocazione’ (azione non solo antigiuridica, ma anche contraria a normali regole del vivere civile e reagisce con stato d’animo particolare, che fuoriesce dai suoi poteri di autocontrollo)
3 F Aver agito sotto spinta emotiva di una (F)olla in tumulto, quando la riunione non sia vietata e sempre che il soggetto non sia delinquente abituale Ratio di attenuante = essere in mezzo alla folla può spingere a atti di ribellione che normalmente non si commetterebbero
4 D Aver cagionato, nei reati contro il patrimonio, un (D)anno di speciale tenuità Come aggravante simile ma al contrario: danno di scarsissimo valore
5 D Aver concorso, oltre al fatto illecito del colpevole, anche il fatto (D)oloso dell’offeso nella commissione del reato ai suoi danni – 2 elementi necessari:

1) materiale = evento doloso di offeso si pone nella catena causale che dà vita al reato

2) psicologica = offeso vuole Effettivamente procurare danno a se stesso

– danno di offeso NON concausa sopravvenuta per reato di il soggetto agente

6 R Aver operato, prima del giudizio e dopo la commissione del reato, in modo da (R)isarcire totalmente il danno commesso, ovvero attenuarne le conseguenze 2 circostanze:

1) il soggetto agente deve ravvedersi del reato commesso

2) il soggetto agente ravveduto si opera per estinguere totalmente conseguenze di reato (risarcimento) o per attenuarle

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