L’art.649 comma 1 prevede la non punibilità per chi abbia commesso alcuno dei fatti previsti nel titolo XIII in danno:
- del coniuge non legalmente separato
- di un ascendente o discendente
- di un affine in linea retta
- dall’adottante o dall’adottato
- di un fratello o di una sorella che con lui convivano
Gli stessi fatti, in base al comma 2, sono punibili, ma a querela della persona offesa, se commessi in danno:
- del coniuge legalmente separato
- del fratello o della sorella che non convivano con l’autore del fatto
- dello zio o del nipote o dell’affine in secondo grado con lui conviventi
Da questa disciplina sono esclusi:
- delitto di rapina (art.628)
- delitto di estorsione (art.629)
- delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630)
- ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza
La suddetta esclusione della punibilità deve ricondursi a ragioni di opportunità ed a valutazioni di convenienza. Il disvalore del fatto rimane perfettamente salvo, tuttavia le ragioni pratiche del punire indirizzano il legislatore nel negare la sanzione.
Nell’ottica originaria del codice Rocco, in una famiglia si commettono delitti contro il patrimonio a danno di un congiunto, ciò provoca certamente una incrinatura dei rapporti familiari, e l’intervento del giudice penale non farebbe altro che peggiorare la situazione.
Tale concezione appare coerente con il contesto del 1930, ma oggi appare inattuale, alla luce del quadro costituzionale. E’ vero che la costituzione riconosce la famiglia come istituzione, ma prima di tutto si tutela l’individuo. Dunque se, come abbiamo detto, il patrimonio individuale merita tutela penale perché indispensabile e funzionale allo sviluppo della persona, non è possibile sacrificare spazi di questa tutela neanche all’interno della famiglia.
L’art.640, come è evidente, si pone in contrasto con l’art.3 della Costituzione, che sancisce l’obbligo dello Stato di rimuovere gli ostacoli per garantire il pieno sviluppo della persona. Conservando una tale causa di non punibilità si corre il rischio di legittimare un modello autoritario dei rapporti di famiglia, svalutando l’individualità dei singoli.