Introduzione 

I delitti contro il patrimonio sono disciplinati, nel codice penale, nel titolo XII del libro II. Il codice Rocco, modificando la tradizionale impostazione secondo cui le fattispecie preposte alla tutela patrimoniale era classificate come “reati contro la proprietà”, passa dalla proprietà al patrimonio, formalizzando la tutela anche per gli altri diritti reali, per il mero possesso e per le obbligazioni.

La dottrina penalistica aveva elaborato tre diverse concezioni di patrimonio:

  • Concezione tecnico-giuridica. Il patrimonio è il complesso dei diritti soggettivi patrimoniali che fanno capo ad un soggetto. In tal senso rimarrebbero escluse tutte quelle situazioni di fatto che legano un soggetto ad una cosa e che potrebbero essere meritevoli di protezione, anche se non si tratta di un rapporto patrimoniale in senso stretto. Ricollegare l’offesa al patrimonio al diritto soggettivo dovrebbe portarci a rinunciare ad una graduazione della lesione: in effetti, il diritto soggettivo è leso o non è leso. Eppure è lo stesso codice penale, in materia di aggravanti ed attenuanti comuni, che ammette la possibilità di una diversa gradazione, prevedendo che si debba dare rilevanza alla “gravità” o alla “particolare tenuità del fatto”.
  • Concezione economica. Il patrimonio è il complesso di beni economicamente valutabili appartenenti ad un soggetto in forza di un diritto o di un rapporto di fatto. Questa concezione lascia prive di tutela penale situazione che risultano invece esserne meritevoli, come quelle a puro contenuto affettivo, o cose che possiedono un solo valore d’uso. Inoltre, se il parametro è solo quello della valutazione economica, si rischia di tutelare anche beni che sono entrati illecitamente nella sfera giuridica di un soggetto.
  • Concezione economico-giuridica. Il patrimonio è il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno capo ad una persona. Questa nozione non risulta soddisfacente, perché restringe i rapporti giuridici rilevanti ai soli rapporti a contenuto economico, escludendo dalla tutela i rapporti a contenuto affettivo.

Queste tre concezioni si sono rivelate dunque insoddisfacenti. Nel nostro sistema si deve allora ragionare sul concetto di patrimonio, alla luce del disegno costituzionale, ricordando in particolare quei principi che pongono al centro del sistema la tutela della persona e la sua dignità, sicché non appare coerente escludere dall’intervento penale la lesione dei rapporti giuridici con cose che abbiano un solo valore affettivo.

Anche il soggetto che vive in totale povertà e che mantiene dunque con le cose rapporti non economicamente valutabili deve essere tutelato dalla legge penale qualora tali cose gli venissero sottratte.

Viene così elaborata una quarta definizione di patrimonio. Si tratta della concezione giuridico-funzionale, in base alla quale il patrimonio è costituito dal “complesso dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona, aventi ad oggetto cose dotate di una funzione strumentale a soddisfare bisogni materiali o spirituali”.

Si tratta dell’unica concezione che, coerentemente con i principi costituzionali, ricollega il patrimonio alla tutela dell’individuo, il quale non si estrinseca solo come “essere economico”: una garanzia di stampo economico discriminerebbe i soggetti che nulla posseggono.

Nei delitti contro il patrimonio assume rilevanza primaria la modalità di aggressione. Ad esempio, un soggetto può perdere un orologio perché gli viene distrutto (delitto di danneggiamento, art.635), perché lo cede ad un truffatore (truffa, art.640) oppure perché gli viene rubato (furto, art.624): in tutti e tre i casi il soggetto ha subito un’identica offesa al patrimonio.

Tuttavia la pena cambia in modo significativo (dai tre anni di reclusione previsti per la truffa, ai dieci anni previsti per il furto aggravato). Ciò dimostra che il significato offensivo della rilevanza penale non deriva esclusivamente dall’offesa al bene giuridico, ma soprattutto nel modo in cui questa offesa al bene viene determinata. Al legislatore, dunque, non interessa tanto la lesione del bene patrimonio, quanto il modo con il quale viene leso.

A titolo di esempio, possiamo enucleare brevemente le differenze tra la condotta di furto e quella di truffa, pur essendoci un’identica offesa al bene tutelato:

  1. Il truffatore delinque distorcendo secondo il proprio interesse strumenti giuridici legittimi, utilizzando illecitamente regole preposte al trasferimento della ricchezza, come il contratto; egli è come il giocatore di carte che si siede al tavolo accettando le regole ma poi bara.
  2. Il ladro è un soggetto che, perseguendo la ricchezza, rifiuta totalmente le regole Egli è come il giocatore di carte che non si siede al tavolo ma prende le fiches e scappa via.

[in entrambi in casi il soggetto agente porta via le fiches in modo illecito, ma con una diversa modalità di aggressione].