IL PATRIMONIO
In diritto il patrimonio viene definito come l’insieme dei rapporti giuridici, aventi contenuto economico, che fanno capo ad un soggetto sia esso persona fisica o persona giuridica. Tra i rapporti giuridici che compongono il patrimonio rientrano tanto quelli attivi (crediti) quanto quelli passivi (debiti). Si considera patrimonio anche solo l’insieme di rapporti giuridici passivi
LE UNIVERSALITA’
Per universalità di beni mobili si intende, la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e che hanno una destinazione unitaria (es. un gregge, una pinacoteca).
Tre sono gli elementi necessari perché si possa parlare di universalità:
– una pluralità di cose mobili,
– una destinazione unitaria intesa come funzione comune
– l’appartenenza delle cose al medesimo soggetto.
La destinazione unitaria non fa comunque perdere l’autonomia alle cose che formano la universalità le quali potranno quindi essere oggetto, separatamente l’una dall’altra, di singoli atti.
Il vantaggio che un insieme di cose sia qualificata come universalità sta nel fatto che così il proprietario può disporre di esse con un unico atto.
I FRUTTI
Sono i beni derivanti da altri beni
Possono essere di 2 tipi:
1) Frutti naturali
Sono frutti naturali quelli che “provengono direttamente dalla cosa”, eventualmente con il concorso della opera dell’uomo (prodotti agricoli, quelli delle miniere, cave o torbiere, i parti degli animali).
Il proprietario della cosa madre, o il diverso soggetto cui spettino i frutti, fa propri i frutti per effetto del naturale venire ad esistenza di questi, senza bisogno dell’altrui collaborazione.
I frutti naturali sono, finché non avvenga la loro separazione dalla cosa madre, parte di questa;
2) Frutti civili
Sono frutti civili quelli che “si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia”.
Vengono ritratti dalla cosa fruttifera solo per effetto della collaborazione altrui: l’avente diritto ai frutti è creditore di altro soggetto e solo dall’adempimento di questi ricava i frutti civili.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, finché dura il diritto del proprietario di percepirli