Il vizio di mente può essere:

  • Totale se l’infermità di cui il soggetto soffre al momento della commissione del fatto, è tale da escludere del tutto la capacità di intendere di volere. Tale capacità può essere esclusa anche da un’infermità transitoria (es. giovane madre affetta da una malattia mentale, definita depressione reattiva, (consistente in uno squilibrio dell’umore che arreca sofferenze incontrollabili e che regredisce totalmente con la rimozione della causa esterna che l’ha provocata) che si suicida gettandosi col figlio che le sfugge e annega, mentre lei viene tratta in salvo.), nella prassi infatti, si propende per l’affermazione di responsabilità nei periodi c.d. intervalli di lucidità.
  • Parziale se la capacità di intendere e di volere è solo diminuita ma non esclusa. L’art. 89 afferma che colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacitò di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita.

La distinzione tra le due forme è affidata ad un criterio quantitativo, prendendo in considerazione il grado e non l’estensione della malattia mentale. Vizio parziale non è l’anomalia che interessa un solo settore della mente, ma quello che investe tutta la mente in modo meno grave. L’apprezzamento quantitativo deve essere effettuato in concreto, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche del disturbo e dell’esperienza soggettiva del singolo nei confronti del particolare delitto che viene in questione.

Secondo la giurisprudenza il vizio parziale di mente è compatibile con le aggravanti della premeditazione dei motivi futili e poi con l’attenuante della provocazione e le attenuanti generiche. Sul piano del trattamento sanzionatorio, il vizio parziale di mente comporta una diminuzione della pena, se il soggetto seminfermo è giudicato in concreto pericoloso, gli si applicherà inoltre, la misura di sicurezza dell’assegnazione ad una casa di cura e di custodia.

 

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