La successione di leggi non si ha solo nell’ipotesi di una nuova legge che modifica il trattamento penale del fatto, ma anche in altri due casi:

  • nell’ipotesi di una nuova legge che incrimina il fatto che prima non era reato.
  • nell’ipotesi di una nuova legge in cui un fatto cessi di essere considerato reato.

Tali ipotesi rientrano nella successione di leggi poiché ogni condotta, se non vietata, deve ritenersi lecita, ossia contemplata da un’implicita norma permissiva.

Nella successione di leggi, al contrario, non sono riconducibili i casi di interpretazione autentica, sempre che si tratti di una legge non innovativa, ma soltanto interpretativa. Tale tipologia di legge, infatti, è solo apparentemente retroattiva, ma in effetti è semplicemente ricognitiva della norma in vigore al momento del fatto.

Si discute, invece, se siano riconducibili i casi di successione mediata di leggi penali per effetto della successione delle norme giuridiche integrative di una norma penale in bianco o anche soltanto di un elemento normativo di una norma penale. Per dare una risposta occorre vedere se la successione di leggi comporti o meno, rispetto al fatto, una immutatio legis:

  • rispetto alla successione di norme giuridiche integratrici di una norma penale in bianco, si ha successione di leggi penali:
    • nell’ipotesi di emanazione di nuove norme integratrici, poiché si rende punibile un fatto che prima non lo era.
    • nell’ipotesi di abolizione di norme integratrici, poiché si rende non punibile un fatto che prima lo era.
    • rispetto alla successione di norme giuridiche integratrici di un elemento normativo della fattispecie penale:
      • si ha successione di leggi penali nell’ipotesi di emanazione di nuove norme integratrici, poiché si rende punibile un fatto che prima non era punibile.
      • non si ha successione di leggi penali nell’ipotesi di abolizione di norme integratrici, a patto che tale abolizione non faccia venire meno il disvalore penale del fatto commesso anteriormente (es. nell’omicidio stradale causato dalla marcia a sinistra, qualora l’obbligo di marcia a destra venisse poi sostituito con l’obbligo di marcia a sinistra).
      • si ha successione di leggi penali nell’ipotesi di abolizione di norme integratrici, a patto che tale abolizione faccia venire meno il disvalore penale del fatto commesso anteriormente (es. nell’associazione per delinquere, qualora i fatti delittuosi siano elevati a diritti come nel caso dello sciopero).

L’art. 2 c.p. disciplina le tre possibili ipotesi di successione di leggi penali:

  • la nuova incriminazione, che si ha quando una nuova legge incrimina un fatto che prima non costituiva reato:
    • creando una figura di reato prima non esistente.
    • estendendo la portata di una preesistente figura criminosa ad un fatto che prima non vi rientrava.

In questo caso vale il principio dell’irretroattività della legge sfavorevole, in quanto l’art. 2 co. 1 dispone che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato .

  • l’abolizione di una incriminazione precedente, che si ha quando un fatto cessa di essere reato per effetto:
    • dell’abrogazione totale della preesistente figura di reato cui il fatto era riconducibile.
    • dell’abrogazione parziale della preesistente figura di reato, perché ne viene ristretta la portata applicativa soltanto a taluni dei fatti in essa prima rientranti, con esclusione del fatto suddetto.

In questo caso vale il principio della retroattività della legge favorevole, in quanto l’art. 2 co. 2 dispone che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato .

  • la modificazione di disciplina, che si ha quando un fatto, considerato reato, continua ad essere considerato tale anche dalla nuove legge, la quale però prevede per esso un trattamento diverso.

Circa il problema della distinzione della modificazione dalla nuova incriminazione e dall’abolizione, l’unico criterio utilizzabile è quello del tipo di rapporto di struttura tra le fattispecie, poiché uno specifico fatto concreto continua a costituire reato soltanto se tra le fattispecie delle norme in successione esiste un rapporto di identità, specialità o specialità reciproca. Occorre infatti distinguere tra:

  • fattispecie in rapporto di identità, ovvero quando la nuova norma, rispetto alla precedente, modifichi non la fattispecie ma la sola disciplina.
  • fattispecie in rapporto di specialità del tipo di genere a specie, ovvero quando la successiva fattispecie sia speciale rispetto alla precedente generale.

In questo caso occorre distinguere ulteriormente tra:

  • il caso in cui la fattispecie speciale sostituisca quella generale, abrogata: si ha modificazione rispetto all’ipotesi in comune ed abolizione rispetto a tutte le altre ipotesi rientranti nella sola fattispecie generale.
  • il caso in cui la fattispecie speciale deroghi a quella generale, mantenuta: si ha modificazione rispetto all’ipotesi in comune e la conservazione della precedente incriminazione rispetto a tutte le altre ipotesi rientranti nella sola fattispecie generale.
  • fattispecie in rapporto di specialità del tipo di specie a genere, ovvero quando la successiva fattispecie sia generale rispetto alla precedente speciale e la sostituisca abrogandola: si ha modificazione rispetto all’ipotesi in comune e nuova incriminazione rispetto alle ipotesi rientranti nella sola fattispecie generale.
  • fattispecie in rapporto di specialità reciproca: si ha modificazione rispetto all’ipotesi in comune, abolizione rispetto alle ipotesi non rientranti nella nuova fattispecie e nuova incriminazione rispetto alle ipotesi non rientranti nella precedente fattispecie.

Successione per modificazione, comunque, si ha anche nel caso di abrogazione della fattispecie speciale, con conseguente trasferimento del fatto, da questo previsto, sotto la fattispecie generale.

Nel disporre che se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, l’art. 2 co. 4, implicitamente, distingue due ipotesi:

  • la modificazione sfavorevole, per cui vale il principio della irretroattività.
  • la modificazione favorevole, per cui vale il principio della retroattività.

Il limite della retroattività della sentenza risponde al fine pratico di evitare che qualsiasi modifica più favorevole della legge comporti il laborioso riesame di tutte le precedenti condanne non interamente scontate.

La valutazione della legge più favorevole, in particolare, va effettuata:

  • in concreto, cioè raffrontando il complesso delle conseguenze (es. durata della pena, specie della pena, scriminanti, misure di sicurezza) che deriverebbero applicando la vecchia legge e il complesso di quelle che deriverebbero applicando la nuova allo specifico fatto concreto.
  • considerando più favorevole la legge che, rispetto al caso concreto, comporta il trattamento nel suo complesso meno svantaggioso, poiché l’art. 2 co. 4 non può che riferirsi al reale pregiudizio (es. nell’ipotesi in cui la nuova legge elevi il massimo della pena diminuendo il minimo, sarà più favorevole la vecchia oppure la nuova legge a seconda che, nel caso concreto, il giudice ritenga di applicare il massimo oppure il minimo).
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento