Circa la complessa struttura della colpevolezza, la concezione normativa richiede:

a)      l’imputabilità.

b)      la conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità del precetto penale.

c)      il dolo o la colpa.

d)     l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza.

 Le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti) sono cause che, escludendo la colpevolezza, escludono anche la punibilità, e questo per mancanza di rimproverabilità, rispetto ad un fatto che, comunque, resta oggettivamente illecito. Esse si differenziano sia dalle scriminanti, che fanno venire meno il reato già sotto il profilo oggettivo, sia dalle esimenti, che invece escludono la sola punibilità.

 Sotto tale categoria la più recente dottrina tende ad enucleare, non senza divergenze, una serie di ipotesi, caratterizzate dall’inesigibilità del comportamento conforme alla legge penale:

  • per impossibilità di conoscere il divieto: l’(1) errore inevitabile sul precetto e l’(2) ordine illegittimo insindacabile.
  • per impossibilità di determinarsi secondo il divieto: il (1) costringimento psichico e la (2) violenza irresistibile, a cui il nuovo schema del c.p. (1992) aggiunge l’(3) ordine illegittimo insindacabile della pubblica autorità, l’(4) ordine del privato rivestito di un’autorità specificamente riconosciuta dalla legge, la (5) necessità contingente di salvare beni personali equivalenti ai beni offesi e l’(6) affidamento nel consenso altrui.

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