Art.648 bis: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni, e con la multa (…)

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di una attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore (nel massimo) a cinque anni”.

La repressione del riciclaggio viene introdotta nel nostro ordinamento solo nel 1978. Inizialmente la norma era rubricata come “Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro a scopo di estorsione”. Si subordinava quindi il riciclaggio solo a determinati e specifici delitti-presupposto. Nel 1990 si aggiunge a tali delitti-presupposto anche quelli concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nonostante l’ultima modifica, la previsione rimaneva ancora limitata, mentre vi erano molti altri delitti capaci di produrre denaro in quantità ingente (si pensi al gioco d’azzardo o allo sfruttamento della prostituzione). Senza contare poi che la norma rimaneva inapplicata per le difficoltà connesse alla prova del dolo: la coscienza e la volontà dovevano necessariamente investire anche il delitto presupposto, così che l’accusa avrebbe dovuto dimostrare che l’agente era consapevole della provenienza del denaro da uno specifico delitto aggravato.

Ecco allora che si è giunti alla attuale formulazione, con la quale viene eliminato il riferimento a specifici delitti-presupposto. Agganciando il fatto alla provenienza del denaro da qualsiasi delitto non colposo si allarga l’incriminazione ad ogni flusso finanziario da qualunque delitto provenga, risolvendo inoltre il problema del dolo, richiedendosi oggi solamente la consapevolezza di una generica provenienza delittuosa.

Va osservato inoltre che l’attuale formulazione mal si concilia con la collocazione tra i delitti contro il patrimonio. Le operazioni di riciclaggio potrebbero essere più opportunamente considerate come delitti contro l’amministrazione della giustizia oppure, in ottica plurioffensiva, delitti contro l’ordine economico.

La condotta di riciclaggio può essere realizzata mediante:

  1. Sostituzione. Dopo aver ricevuto il denaro si compie una qualunque attività che ne determini la sostituzione con una quantità pulita.
  2. Trasferimento. Dopo aver ricevuto il denaro lo si trasferisce ad un altro soggetto, il quale così si interpone allo scopo di ostacolare l’accertamento della provenienza illecita.
  3. Compimento di qualsiasi operazione che miri ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita. Si tratta di una qualsiasi condotta diretta al “lavaggio” del danaro.

Assai dibattuta in giurisprudenza è la questione dell’alterazione del numero di telaio di una vettura di provenienza illecita:

  1. Secondo una prima tesi, accolta dalla Cassazione, si tratta di un’operazione tesa ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa che integra pertanto il reato di riciclaggio.
  2. Per un altro orientamento di una certa giurisprudenza di merito, non si tratta di riciclaggio perché oggetto materiale del reato non sono le cose in senso generico, ma solo i beni che, al pari del denaro, presentano connotazione di “liquidità”. Secondo il manuale di Fiorella si tratta di una corretta soluzione da cui discende pertanto l’applicazione del reato di “ricettazione per occultamento” (art.648) dove infatti si parla di “cose” genericamente indicate.

Il dolo

Il dolo è generico e sussiste quando vi sono indizi gravi ed univoci da dedurre logicamente che il soggetto aveva la certezza che i beni ricevuti per la sostituzione, il trasferimento o il compimento di altre operazioni fossero di derivazione delittuosa. Di conseguenza va esclusa la rilevanza del dolo eventuale, che come è noto presuppone il dubbio. Circa l’elemento soggettivo va specificata poi la differenza tra art.648, 648 bis e 648 ter:

Ricettazione (art.648): si richiede una generica finalità di profitto

Riciclaggio (art.648 bis) si richiede lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell’origine illecita

Impiego di denaro, beni, o altra utilità di provenienza illecita: si richiede che lo scopo sia perseguito facendo ricorso da attività economiche o finanziarie

Le pratiche adottate dalla criminalità per il riciclaggio sono state affinate, sicché ormai rimangono in pochi ad affidarsi a sistemi classici quali gioco d’azzardo ed usura. Ormai le grandi organizzazioni criminali utilizzano l’attività di import-export, le agenzie di viaggio ed il settore bancario.

E’ proprio il settore bancario, in effetti, quello che si presta maggiormente alle operazioni di riciclaggio, ed occorre considerare che la quantità di danaro riciclata dalle organizzazioni criminali raggiunge cifre paragonabili a quelle dei bilanci di uno Stato.

Si consideri inoltre come l’uso bancario di Internet aumenti le difficoltà di controllo sulle operazioni, con la correlata facilitazione del percorso per il riciclatore, considerando anche che basta un prestanome o una falsa identità solamente per la fase iniziale dell’identificazione, per poi agire tranquillamente da casa propria.

Le cose per la magistratura si complicano ulteriormente quando si abbina internet ai sistemi bancari dei paesi off-shore, luoghi elastici nei controlli sulla provenienza dei flussi finanziari e, allo stesso tempo, rigidi nella tutela della riservatezza dei loro frequentatori. Arrivare oggi con Internet nei paradisi bancari è diventato semplice: da casa propria, in qualunque parte del mondo, si può acquistare un’intera banca in un paese off-shore, in modo sostanzialmente anonimo.

Infine va segnalato che internet non è l’unica arma. Si utilizza anche la telefonia mobile: una società compra milioni di euro di traffico telefonico col denaro proveniente da un’organizzazione criminale, per poi consumarlo chiamando ininterrottamente un numero a pagamento appartenente ad una società dello stesso gruppo.

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