Art.644: “Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5000 a euro 30000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dal caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di danaro o altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usuraio.

La legge stabilisce i limiti oltre i quali gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite (…) che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di danaro o altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizione di difficoltà economica.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alle erogazioni del credito”.

 

La fattispecie di usura è stata reintrodotta dal Codice Rocco, dopo che era stata eliminata dal previgente codice Zanardelli. L’attuale formulazione è frutto di modifiche e di interventi legislativi avvenuti nel 1992, nel 1996 e nel 2005.

La fattispecie originaria richiedeva, tra gli elementi costitutivi, l’approfittamento dello stato di bisogno della vittima, cioè l’approfittarsi dell’assenza, in capo al soggetto passivo di mezzi e capacità economiche in grado di soddisfare interessi primari.

Il legislatore nel 1992 introdusse l’art.644 bis (poi abolito nel 1996) per dare tutela proprio a quelle situazioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge attività imprenditoriale o professionale. Tuttavia con questa novella non venivano risolti i problemi legati all’effettiva determinazione dell’interesse usurario. Così, per colmare tale lacuna, nel 1996 si decide di individuare un tasso usurario ex lege, a segnare il discrimine tra il lecito e l’illecito.

L’art. 644 incrimina il soggetto che si fa dare o promettere in qualsiasi forma, per sé o per altri, interessi o vantaggi usurari come corrispettivo della prestazione di danaro o altra utilità.

Siamo in presenza di un contratto di natura sinallagmatica a prestazioni corrispettive, solitamente (ma non sempre) un contratto di mutuo.

Non è più richiesto, come abbiamo detto, l’approfittamento dello stato di bisogno della vittima.

Pertanto la condotta si sostanzia nel “farsi dare o farsi promettere”: nonostante alcune decisioni in tal senso, non è necessario che l’iniziativa parta dall’usuraio, in quanto rileva anche l’ipotesi in cui la richiesta viene effettuata dal soggetto passivo.

Inoltre, rispetto alla formulazione originaria (“denaro o altra cosa mobile”), oltre all’usura pecuniaria si ammette l’usura reale (“altra utilità”).

Al comma 2 si incrimina poi la condotta della mediazione usuraria, cioè quella di chi procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, un compenso usurario per la mediazione.

Il comma 3 ci dice che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Tale limite è stabilito infatti dal tasso effettivo globale medio, quale risulta dall’ultima rilevazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali; la differenza tra il limite ed il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali. Questa è la cosiddetta usura legale.

Il comma 4 introduce poi la cosiddetta usura in concreto. Si vuole tutelare infatti anche i casi in cui il tasso di interesse pattuito, nonostante si trovi poco al di sotto del tasso usurario legale, può comunque determinare una lesione degli interessi patrimoniali del soggetto passivo, qualora questi si trovi di condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

La difficoltà economica o finanziaria è qualcosa di meno dello stato di bisogno: difficoltà economiche possono individuarsi anche nella semplice momentanea assenza di liquidità rispetto all’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Ricapitolando, la norma è così strutturata:

comma 1: fattispecie base

comma 2: mediazione usuraria

comma 3: usura legale

comma 4: usura in concreto

Vediamo ora il momento consumativo del delitto di usura. L’orientamento tradizionale afferma che l’usura sia un reato istantaneo che si consuma con la pattuizione, cioè con il momento in cui gli interessi usurari sono dati o promessi.

Si osserva tuttavia che l’art.644 ter, disponendo che “la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale”, conduce ad affermare che si tratti di un delitto permanente. Vi è comunque chi ritiene che l’usura è un reato istantaneo ad effetti permanenti se gli interessi o i vantaggi vengono corrisposti successivamente all’iniziale promessa.