Tale fattispecie consiste, come risulta dal combinato disposto degli artt. 600 co. 1 e 3, nel fatto di chiunque esercita su una persona, minore degli anni diciotto, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, diretti allo sfruttamento della prostituzione della medesima.

Tale fattispecie, oltre ai requisiti del reato semplice di schiavitù (art. 600 co. 1), richiede l’ulteriore elemento aggravante della direzione del fatto della schiavitù sul minore allo sfruttamento della prostituzione. Occorre sottolineare che:

  • si ha un reato a consumazione anticipata, poiché la formula fatto o atto diretto eleva a delitto perfetto anche gli atti integranti al massimo un tentativo di sfruttamento della prostituzione del minore, per la cui realizzazione:
    • non è necessaria la realizzazione neppure di un solo atto di sfruttamento della prostituzione e, quindi, nemmeno di una sola prestazione prostituzionale del minore, stante la stretta connessione dei due fatti;
    • non è sufficiente qualunque atto intenzionalmente diretto al risultato lesivo dello sfruttamento, ma occorre la riconduzione di tale tipo di reato alla struttura del tentativo, richiedendosi anche l’idoneità degli atti a conseguire il risultato lesivo dello sfruttamento e, comunque, la messa in pericolo del bene protetto ( fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione );
  • gli atti idoneamente diretti allo sfruttamento sono costituiti da quella serie di atti che darebbero luogo, altrimenti, a tentativo (es. atti di costringimento alla prostituzione del minore schiavizzato, non seguita per cause esterne o non ancora seguita dal compimento neppure di un solo atto di prostituzione);
  • lo sfruttamentodella prostituzione, quale risultato cui sono diretti gli atti sul minore:
    • va inteso nel senso di trarre profitto parassitariamente dalla di lui prostituzione;
    • può comprendere lo sfruttamento da parte sia del soggetto agente sia di terzi;
  • il riferimento alla prostituzione e non anche alla pornografia costituisce una lacuna legislativa, anche se parzialmente colmata nei casi in cui gli atti sessuali siano ad un tempo prostituzionali e pornografici. Tale mancanza, peraltro, crea una disarmonia rispetto alla fattispecie dell’induzione e del mantenimento in servitù (art. 600 co. 1), ove la generica espressione di prestazioni sessuali abbraccia anche le prestazioni pornografiche.

Trattamento sanzionatorio: tale reato, al pari dei tre seguenti, prevede un aumento della pena prevista dall’art. 600 co. 1 (reclusione da 8 a 20 anni) da 1/3 a 1/2.

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