La tratta di esame è prevista dall’art. 601 co. 2. La l. n. 269 del 1998, aggiungendo un co. 2, aveva introdotto nell’art. 601 una nuova fattispecie autonoma, consistente nel fatto di chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione . La l. n. 228 del 2003 ha successivamente sostituito alla fattispecie autonoma di cui sopra due fattispecie aggravanti:

  • la prima consiste nel fatto di chiunque commette tratta (es. cattura, reclutamento, trasporto, compravendita) di persona minore, che si trova nelle condizioni di cui all’art. 600, diretta allo sfruttamento della prostituzione della medesima. Tale fattispecie, oltre ai requisiti del reato semplice di cui all’art. 601 co. 1, richiede l’elemento aggravante della direzione del fatto di tratta del minore allo sfruttamentodella prostituzione del medesimo:
    • la presente fattispecie aggravata appare richiedere come presupposto il trovarsi il minore nella condizione:
      • di schiavitù, ossia di sottoposizione ad altrui poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà;
      • di servitù, ossia di stato di soggezione continuativa attuato mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfitta mento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona suddetta, con costrizione a prestazioni sessuali;
  • anche la presente fattispecie appare costituire:
    • un reato a consumazione anticipata rispetto all’ipotesi di tratta di persone in schiavitù, diretti allo sfruttamento della prostituzione, del minore;
    • un reato a consumazione non anticipata rispetto all’ipotesi di tratta di persone in stato di servitù.

Una tale asimmetria può essere eliminata se si riferisce il richiamo dell’art. 601 soltanto allo stato di soggezione continuativa, e non anche alla costrizione a prestazioni sessuali, riconducendo così anche la presente fattispecie alla consumazione anticipata, ma elevandola però a figura autonoma di reato rispetto alla fattispecie dell’art. 600 co. 1, richiedendo questa il requisito eterogeneo dell’effettività delle prestazioni sessuali;

  • per le definizioni della direzione allo sfruttamento della prostituzione, nonché per il riferimento alla sola prostituzione e non anche alla pornografia, vale qui quanto detto per la fattispecie di induzione o mantenimento di schiavitù;
  • la seconda costituisce un’ingarbugliata e chilometrica fattispecie-mostro, priva di senso, la quale, ridotta ad una maggiore essenzialità e linearità logica, potrebbe essere riletta quantomeno nei seguenti termini: chiunque induce mediante inganno o costringe una persona minore degli anni diciotto a fare ingresso o a soggiornare nel territorio dello Stato o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, al fine di esercitare su tale persona poteri rispondenti a quelli del diritto di proprietà (schiavitù) o di ridurla in uno stato di soggezione continuativa (servitù), per costringerla a prestazioni sessuali prostituzionali e di sfruttarne la prostituzione .
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