I nuovi delitti di prostituzione e pornografia minorili degli artt. 600 bis–septies hanno arricchito la categoria dei delitti contro la persona, essendo questa la loro connaturale sedes materiae e non quella pubblicistica dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, in cui erano collocati gli originari delitti di prostituzione.
Maggiormente discussa, invece, è la loro specifica collocazione nel Capo III tra i delitti contro la personalità individuale e, quindi, accanto ai delitti di schiavitù, investendo la questione l’esatta individuazione della loro oggettività giuridica. Sul punto si contrappongono la tesi dell’erroneità di tale collocazione e la tesi della sua correttezza, secondo la quale tali reati si presentano in linea di principio come nuove forme di riduzione in schiavitù. Dato che queste due tesi peccano, rispettivamente, per difetto e per eccesso, se si vuole preservare anche nella presente materia le funzioni sistematico-classificatorie dell’oggettività giuridica, occorre distinguere tra:
- i delitti di prostituzione e di pornografia minorili, che sono reati plurisoggettivi ad oggettività giuridica complessa, poiché offendono i beni personali:
- dell’intangibilità sessuale, pregiudicata non solo rispetto agli infraquattordicenni ma anche rispetto agli infradiciottenni, trattandosi qui di reati sessuali prostituzionali o pornografici e stante l’indubbia incidenza negativa dell’esercizio della prostituzione e della pornografia su tale sviluppo;
- della libertà sessuale del minore ultraquattordicenne, costituendo l’esercizio della prostituzione e della pornografia minorili una sua scelta di vita ben di rado libera, consapevole e, ancor meno, spontanea;
- della dignità della persona umana, poiché la prostituzione e la pornografia minorili annullano, ancor più della prostituzione e della pornografia adulte, la dignità del minore, degradato a mero organismo sessuale mercenario;
- della personalità individuale, perché lo sfruttamento sessuale del minore, incentrandosi sull’abitualità e continuità delle prestazioni prostituzionali o pornografiche, colpisce la personalità del minore non soltanto in specifici aspetti, ma nella sua complessità, venendo ad incidere sulla delicatissima fase della sua formazione e con tutti gli effetti negativi sullo sviluppo;
- gli altri rimanenti delitti, che sono già di per sé direttamente offensivi soltanto dei beni personali dell’intangibilità sessuale e della dignità del minore, oppure che sono prodromici all’offesa dei suddetti beni.
La collocazione dei nuovi delitti tra i delitti contro la personalità individuale, quindi:
- è del tutto giustificata rispetto ai due delitti degli artt. 600 bis co. 1 e 600 terco. 1, senza con ciò postulare, tuttavia, l’equivalenza tecnico-giuridica con la schiavitù:
- perché ne farebbe due delitti giganti di difficile riscontro pratico e, quindi, vanificanti le loro finalità di tutela;
- perché una tale postulata equivalenza è stata inequivocabilmente esclusa dall’introduzione, da parte della legge del 2003, dei delitti di schiavitù diretti allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- è spiegabile rispetto agli altri delitti, in virtù della forza di attrazione dei delitti sopracitati su tutti gli altri componenti che, ruotando attorno alla prostituzione e alla pornografia minorili (es. turismo sessuale), concorrono, indirettamente, a favorirne l’insorgenza o lo sviluppo.