Trattasi delle seguenti tre ipotesi (art. 590):

  • lesione lieve, produttiva di una malattia di durata non superiore a 40 giorni;
  • lesione grave, produttiva della malattia o degli eventi di cui all’art. 583 co. 1;
  • lesione gravissima, produttiva degli eventi di cui all’art. 583 co. 2.

Si rinvia, per l’elemento oggettivo, a quanto esposto sulle lesioni in generale e sulle lesioni dolose e, per l’elemento soggettivo, alla colpa in generale, anche per quanto riguarda le particolari ipotesi di colpa speciale (es. medica, sportiva, stradale).

 Le lesioni gravi e gravissime colpose sono aggravate (art. 590 co. 3):

  • se i fatti sono commessi con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • se la lesione stradale è commessa da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, aggravante questa non bilanciabile con attenuanti concorrenti.

 Trattamento sanzionatorio:

  • le lesioni dolose sono punite:
    • se lievissime, a querela, con la reclusione da 3 mesi a 3 anni;
    • se lievi, di ufficio, con la reclusione suddetta;
    • se gravi, di ufficio, con la reclusione da 3 a 7 anni;
    • se gravissime, di ufficio, con la reclusione da 6 a 12 anni;
    • se aggravate da taluna delle circostanze dell’art. 576, di ufficio, con la pena aumentata da 1/3 a 1/2, e se aggravate da taluna delle circostanze dell’art. 577 o dall’uso di armi o sostanze corrosive, di ufficio, con la pena aumentata fino a 1/3;
    • le lesioni colpose:
      • sono punite a querela (decisione criticata da Mantovani):
        • se lievi, con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa;
        • se gravi, con la reclusione da 1 a 6 mesi o con la multa;
        • se gravissime, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni o con la multa;
  • sono punite di ufficio:
    • se gravi ed aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno o con la multa oppure con la reclusione da 6 mesi a 2 anni se la violazione stradale è commessa da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    • se gravissime ed aggravate come sopra, con la reclusione, rispettivamente, da 1 a 3 anni e da 18 mesi a 4 anni.

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