Il furto comune e il furto aggravato ex art. 625 sono attenuati qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare ricevere od occultare (art. 625 bis, introdotto dalla l. n. 128 del 2001). Trattasi evidentemente di un’attenuante di natura premiale, avente la funzione di contrastare la preoccupante diffusione dei furti e i circuiti criminali tra gli autori di tali reati e i soggetti che consentono loro di conseguire il profitto (es. ricettatori).

 Trattamento sanzionatorio: il furto è perseguibile a querela:

  • con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da € 154 a 516;
  • nelle ipotesi aggravate (art. 625 co. 1), con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 103 a 1032, mentre nell’ipotesi aggravata dall’art. 4 della l. n. 533 del 1977 con la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da € 206 a 1549;
  • in caso di concorso di aggravanti (art. 625 co. 2), con la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da € 206 a 1549, e in caso di concorso di cui alla suddetta legge, con la reclusione da 5 a 12 anni e la multa da € 1032 a 3098;
  • nell’ipotesi attenuata, con la pena diminuita da 1/3 a 1/ 2 (deroga al concorso eterogeneo di circostanze).

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