Il diritto all’incolumità individuale costituisce anch’esso un bene-fine primario, pur se di rango inferiore a quello alla vita. Tale incolumità deve essere intesa in rapporto:

  • all’inscindibile unitarietà della persona, nel suo significato globale di integrità fisica, psichica ed estetica;
  • alla sua variabilità da persona a persona, come funzionalità psicofisica ed esteticità di quel singolo determinato soggetto.

In questo senso l’incolumità individuale viene costituzionalmente tutelata in forza dei disposti:

  • dell’art. 32 (diritto alla salute), che tutela l’incolumità individuale nella sua primaria dimensione di integrità funzionale, fisica e psichica;
  • dell’art. 13 (libertà personale), che tutela l’essere corporeo e, quindi, l’integrità fisica;
  • degli artt. 3 co. 1, 41 co. 2, 27 co. 2 e 32 co. 2, che, consentendo di enucleare la dignità umana come valore costituzionale, portano ad estendere la tutela dell’incolumità individuale anche alla sua ulteriore dimensione di integrità estetica (es. tatuaggi deturpanti).

Nel nostro sistema la vita e l’incolumità pubblica sono tutelati:

  • dai reati contro la vita e l’incolumità della singola persona o di una pluralità di persone;
  • dai reati contro la vita e l’incolumità di una pluralità indeterminata di persone;
  • da una serie di reati previsti nelle leggi speciali e incriminanti l’inosservanza delle normative preventive in materia di attività pericolose giuridicamente autorizzate (es. legislazione stradale).
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