Sono da considerare compresi nelle funzioni di prestazione:
- i servizi diretti a soddisfare gli interessi della collettività nel suo complesso (es. protezione civile, difesa militare).
- i servizi diretti a soddisfare gli specifici interessi dei singoli componenti della collettività, i quali ne fruiscono individualmente (es. servizi di trasporto). Tra questi servizi, in particolare, rientrano anche quelli a fruizione individuale che soddisfano l’interesse non solo dei singoli ma anche della collettività (es. diritto alla salute).
I servizi del primo tipo (c.d. a fruizione collettiva) sono un compito tradizionale dei pubblici poteri, mentre quelli del secondo hanno avuto un’evoluzione più recente. Proprio in quanto corrispondono in modo più evidente ad un bisogno collettivo, appare naturale che sia un pubblico potere ad organizzare i servizi del primo tipo, i quali, pertanto, vengono considerati come naturalmente pubblici in senso soggettivo, ossia necessariamente prodotti e distribuiti dai poteri pubblici (es. istituti penitenziari). La produzione di alcuni di essi, tuttavia, può anche essere affidata ai privati (es. servizi carcerari svolti da imprese alberghiere).