Il concetto di altruità è previsto come attributo della cosa, nella quasi totalità dei delitti di aggressione unilaterale, oppure del danno, nei significativi delitti con la cooperazione della vittima. L’altruità come attributo della cosa, in quanto concetto non naturalistico ma normativo, pone complessi problemi interpretativi. Si discute se debba considerarsi altrui alternativamente la cosa:

  • in proprietà di altri, con la conseguente impossibilità che il proprietario sia configurato come soggetto attivo del reato;
  • su cui altri hanno un diritto di godimento, il mero possesso o la semplice detenzione, con la conseguenza che pure il proprietario può essere soggetto attivo e che possono trovare tutela penale anche le mere relazioni di fatto con la cosa.

 Nel procedimento ermeneutico, l’altruità svolge soltanto una funzione negativa, indicando che la cosa non deve essere né nullius, né communis omnium né propria, ossia che deve essere legata da una relazione di interesse con un altro soggetto. Similmente, sta ad indicare che il danno deve riguardare persona diversa dall’agente.

 Il suo risvolto positivo, al contrario, deve essere determinato in funzione dell’oggettività giuridica, la quale deve essere determinata:

  • in base alla naturale attitudine offensiva dei diversi tipi di condotta, ossia alla sfera di interessi da questa necessariamente offesi. Quanto detto, rispetto ad una serie di fattispecie, porta ad un tendenziale ampliamento della sfera di tutela nei casi in cui sulla medesima cosa converga una pluralità di relazione in capo a soggetti diversi.

Il controverso problema dell’oggetto della tutela e dei soggetti passivi deve essere correttamente risolto in termini non di alternativa, ma di coesistenza di plurimi interessi e di plurimi soggetti passivi. Tale coesistenza, in particolare, comporta che:

  • soggetti passivi possono essere sia il proprietario sia il titolare di altra relazione con la cosa;
  • il titolare di tale relazione può essere tutelato contro le aggressioni non solo di terzi, ma anche di titolari di altre relazioni con la cosa stessa;
  • solo il consenso dei vari soggetti passivi scrimina, mentre il consenso prestato soltanto da uno di essi esclude solamente questi dalla cerchia dei soggetti passivi e legittimati a querelare;
  • il diritto di querela spetta a tutti i soggetti passivi, restando il reato punibile anche in caso di un solo querelante e estringuendosi il reato soltanto con la remissione da parte di tutti;
  • in base alle eventuali limitazioni legislative dell’ambito della tutela giuridica rispetto alla naturale capacità offensiva del tipo di condotta, potendo non esistere perfetta coincidenza tra oggettività giuridica e sfera degli interessi patrimoniali rientranti nel naturale fuoco offensivo della condotta: nell’ambito della naturale capacità offensiva della condotta, infatti, possono rientrare non solo le relazioni di diritto, ma anche quelle di mero fatto.

 Il principale requisito dell’altruità è che sussista sulla cosa una relazione di altri, di diritto o comunque non derivante da delitto patrimonialmente offensivo. Rispetto all’ipotesi del furto nei confronti del ladro, quindi, va respinta la diffusa opinione che considera il ladro soggetto passivo del reato: la sottrazione della cosa, infatti, è sì fatto punibile, ma non a danno del ladro, quanto piuttosto del titolare del diritto sulla cosa, che col nuovo reato vede ulteriormente violato il suo diritto. Per quanto riguarda la tutela delle relazioni di diritto o, comunque, non derivanti da delitto offensivo del patrimonio, l’ulteriore problema è di vedere a quali essa si estenda tra i molteplici tipi di relazioni che possono cadere contemporaneamente sulla stessa cosa (dominio, godimento, garanzia, custodia):

  • nei delitti di aggressione unilaterale concretantesi nella perdita della cosa (es. furto), l’oggetto giuridico resta circoscritto alle sole relazioni di proprietà e di godimento e i soggetti passivo sono di proprietario e chi ha il godimento della cosa. In questo caso, quindi, viene ad essere altrui la cosa in proprietà o in godimento di altri.

Circa l’ulteriore problema se i delitti in questione siano configurabili anche tra proprietario e titolare del diritto di godimento, negativa deve essere la risposta per quanto riguarda il furto e il danneggiamento di cosa propria (da parte del proprietario). Non sembrano invece esistere delimitazioni legislative per escludere la configurabilità di detti reati da parte del titolare del diritto di godimento;

  • nei delitti di aggressione unilaterale concretantesi nella turbativa immobiliare (es. turbativa violenta del possesso), l’oggetto giuridico è la sola relazione di godimento della cosa. In questo caso, quindi, viene ad essere altrui la cosa in godimento di altri;
  • nei delitti di aggressione unilaterale concretantesi in uno spoglio immobiliare (es. usurpazione), l’oggetto giuridico è la proprietà, per cui ai presenti fini viene ad essere altrui la cosa in proprietà di altri;
  • nei delitti con la cooperazione della vittima (es. estorsione), l’oggetto giuridico è la relazione di diritto che di volta in volta viene lesa dall’atto dispositivo dell’agente. In questo caso, quindi, viene ad essere altrui il danno subito dal titolare di tale relazione.

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