Concetto di danno

I delitti contro il patrimonio debbono concretarsi necessariamente in un’offesa al patrimonio, che può consistere in una lesione patrimoniale o nel pericolo di tale lesione. Incentrare il sistema dei delitti contro il patrimonio sull’offesa patrimoniale, ha segnatamente la funzione garantista di tenere ancorata la categoria ad un diritto penale a base oggettivistica, volto alla tutela effettiva dei diritti patrimoniali, invece che ad un diritto penale ad impronta soggettivistica, volto alla punizione di atteggiamenti di volontà.

I delitti contro il patrimonio, in particolare, si distinguono in:

  • delitti di danno, essendo per la loro sussistenza necessaria la distruzione o la diminuzione dell’oggetto giuridico patrimoniale. In tali delitti, in particolare, il danno:
    • deve considerarsi come elemento tipico espresso nei delitti di aggressione con la cooperazione della vittima, incentrandosi essi sul momento effettuale del risultato patrimonialmente pregiudizievole;
    • deve considerarsi come requisito implicito nei delitti di aggressione unilaterale, che come tali si dirigono immediatamente sulla cosa, pur dovendo comunque comportare un danno patrimoniale per la vittima;
    • delitti di pericolo, per l’esistenza dei quali basta che l’oggetto giuridico patrimoniale sia messo in pericolo.

Caratteristiche del danno:

  • circa la definizione, essa deve essere determinata in funzione della nozione di patrimonio, costituendone questo il logico presupposto. Dato che secondo la concezione giuridico-formale-personalistica il patrimonio si incentra sulla strumentalità, il danno patrimoniale consiste nella diminuzione della strumentalità patrimoniale, ossia della sua capacità di soddisfare bisogni materiali o spirituali del titolare.

In base a tale esauriente accezione, il concetto di danno comprende tutte le forme di danno patrimoniale meritevoli di tutela e rispondenti alle diverse ipotesi criminose:

  • la riduzione o il mancato incremento delle attività (es. perdita di cose di valore);
  • l’incremento delle passività (es. assunzione di obbligazioni);
  • la diminuzione della funzione strumentale del patrimonio (es. vendita di cose al giusto prezzo ma inutilizzabili dal compratore);
  • le mere turbative del godimento della cosa, comportando anch’esse una riduzione della funzione strumentale della cosa in godimento.

Il danno patrimoniale, quindi, se comprende innanzitutto il danno economico, abbraccia anche il danno non economico (es. ingresso abusivo nel fondo altrui) o meramente morale (es. perdita delle cose di valore affettivo);

  • circa l’accertamento, il danno patrimoniale va constato in concreto, non essendo ammissibile un danno presunto in re ipsa. Questo, peraltro, non solo rispetto ai delitti in cui il danno è elemento tipico espresso, ma anche ai delitti in cui è elemento implicito, dovendosi pure qui accertare se l’aggressione immediatamente diretta sulla cosa abbia comportato una diminuzione della strumentalità del patrimonio.

Pertanto non sussiste delitto contro il patrimonio quando:

  • non esiste diminuzione della strumentalità patrimoniale, perché la cosa è priva di valore economico o affettivo oppure perché la perdita della cosa è stata immediatamente compensata da altra cosa di pari utilità;
  • esiste un incremento della strumentalità patrimoniale;
  • circa i criteri di valutazione del danno e della sua entità, occorre fare riferimento non alle valutazioni meramente soggettive del soggetto passivo, ma a valutazioni obiettive, ossia alle vedute dominanti dell’ambiente sociale, dovendosi considerare danno non già quello che il soggetto passivo reputa tale, ma quello che secondo il giudizio di generalità è sentito come capace di diminuire la strumentalità patrimoniale, economica e spirituale;
  • circa il tempo della sua esistenza, il danno deve sussistere al momento del fatto, essendo irrilevanti sia il successivo venir meno dello stesso sia la successiva trasformazione in dannoso di un fatto che tale non era al momento della sua realizzazione.
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