Il periodo successivo alla seconda Guerra mondiale è caratterizzato da un’intensa attività di codificazione, sia nei settori regolati da norme dello Stato sia in quelli ancora disciplinati dal diritto musulmano. In sostanza il processo di subordinazione del diritto musulmano al diritto statale può dirsi compiuto in quasi tutto il dar al-islam.  Occorre precisare alcune tendenze:
- accentuazione della sintesi delle concezioni giuridiche islamiche e occidentali, ma con subordinazione delle prime alle seconde;
- accentuazione dell’eclettismo delle fonti: i codici non seguono un unico modello, ma traggono principi e norme da modelli diversi;
- adozione di leggi uniformi (es. legge cambiaria);
- diffusione del codice civile egiziano, divenuto nel volgere di pochi anni un vero e proprio archetipo.
Per quanto attiene alle fonti formali, i codici civili prendono in considerazione il diritto scritto statale, il fiqh (subordinato), la consuetudine, il diritto naturale e le regole di equità . Tali fonti, indicate all’art. 1 di ciascun codice, sono disposte secondo ordini differenti. Mentre il codice civile egiziano e quello iracheno collocano la consuetudine al secondo posto dopo il diritto scritto statuale, ad esempio, i codici algerino, libico e siriano invertono tale ordine, collocando al secondo posto i principi della shari’a e solo successivamente la consuetudine.
Il problema delle fonti è trattato anche dagli articoli seguenti del codice iracheno. L’art. 2 detta che non deve ricorrersi all’igtihad se sussiste un testo nass, ossia un’esplicita disposizione. L’art. 3 dispone che ciò che è contrario alla legge (es. norma eccezionale) non può essere esteso per analogia e l’art. 5 stabilisce che le norme cambiano col tempo. Ne deriva un sistema complesso, dal quale risulta evidente come sia difficile mettere insieme criteri di origine eurocontinentale (art. 1) e criteri di origine islamica (artt. 2, 3 e 5).
 Sono due le riforme legislative rilevanti successive alla seconda Guerra mondiale:
- l’unificazione del sistema giudiziario, cominciata dall’Egitto nel 1956, che ha portato all’abolizione dei tribunali sciaraitici e dei tribunali delle altre confessioni:
- secondo alcuni il diritto musulmano sostanziale risulterebbe gravemente minacciato da tale riforma, più di quanto non lo fosse stato dall’adozione dei codici;
- secondo altri la soppressione della giustizia sciaraitica non comporterebbe una riduzione nell’applicazione del diritto musulmano sostanziale, dal momento che i tribunali statali debbono comunque applicare le norme sciaraitiche;
- la riforma del diritto di famiglia: l’Egitto, sempre all’avanguardia tra i paesi arabi, non ha operato un’unificazione delle norme e procede con modificazioni parziali, probabilmente perché sente che l’unificazione significherebbe abrogazione formale della shari’a(diritto musulmano). Le principali modificazioni:
- la limitazione del matrimonio poligamico. Attualmente, in particolare, viene riconosciuto alla donna che non consente alle seconde nozze del marito il diritto di chiedere al tribunale lo scioglimento del matrimonio;
- il riconoscimento della patria potestĂ materna, da esercitarsi insieme con il marito nei confronti dei figli minori;
- la predisposizione di un sistema successorio basato su norme di diritto musulmano ma non vincolato ad una determinata scuola giuridica.