La prima norma consuetudinaria in tema di delimitazione del potere di governo è quella della sovranità territoriale, la quale era originariamente concepita come una sorta di diritto di proprietà del sovrano avente per oggetto il territorio. Il potere dello Stato sulle persone e sulle cose, quindi, non era nient’altro che una derivazione del potere sul territorio.
A prescindere dalle discussioni sulla natura giuridica internazionale del territorio, si ritiene che tale norma attribuisca ad ogni Stato il diritto di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale. Correlativamente ogni Stato ha l’obbligo di non esercitare in territorio altrui il proprio potere di governo, ossia di non svolgere con i propri organi azioni di natura coercitiva o comunque suscettibili di essere coercitivamente attuate.
In linea di principio il potere di governo dello Stato territoriale è non solo esclusivo, ma anche libero nelle forme e nei modi del suo esercizio. La libertà dello Stato, tuttavia, è andata restringendosi via via che il diritto internazionale moderno si è evoluto: quasi tutte le norme internazionali, infatti, comportano una serie di limiti (convenzionali) sempre più fitti al potere di governo esplicato nell’ambito del territorio. Al riguardo possiamo citare:
- le norme che impongono un certo trattamento degli stranieri, persone fisiche o giuridiche, degli organi stranieri e degli Stati stessi;
- le norme che perseguono valori di giustizia, di cooperazione e di solidarietà tra i popoli.