Lo Stato d’origine può proteggere i suoi cittadini quando, in seguito a una violazione del diritto internazionale, subiscono un danno. Concedendo la protezione diplomatica, uno Stato agisce a proprio nome in favore della parte lesa. In pratica, tale situazione si verifica raramente giacché le condizioni sono piuttosto restrittive. Lo Stato fa invece valere più sovente la protezione consolare per assistere i suoi connazionali.

Uno Stato può concedere o rifiutare protezione diplomatica a propria discrezione. Il diritto internazionale non prevede un dovere dello Stato di esercitare la protezione diplomatica nei confronti dei propri cittadini. Nemmeno nella legislazione elvetica vi sono leggi che conferiscono un simile diritto a una persona. Il margine di discrezionalità della Confederazione è limitato unicamente dal divieto d’arbitrio. A questo riguardo il Tribunale federale sembra essere d’accordo con la possibilità di contestare una decisione negativa riguardante la protezione diplomatica.

Affinché uno Stato possa concedere protezione diplomatica devono essere rispettate 3 condizioni:

Nazionalità della parte lesa → Uno Stato può concedere protezione diplomatica unicamente ai propri cittadini. Un intervento della Svizzera nei confronti di un Paese d’origine è tuttavia possibile in caso di gravi e ripetute violazioni dei principi del diritto internazionale, così come è indicato nella Convenzione europea dei diritti umani oppure nel diritto consuetudinario (per es. diritto alla vita, all’integrità fisica e divieto della tortura, diritto a un processo equo).

Violazione del diritto internazionale da parte di uno Stato ospitante

Esaurimento di tutti i gradi di giudizio interni → Uno Stato può concedere protezione diplomatica oppure inoltrare un reclamo o una denuncia, quando la persona coinvolta ha esaurito, nella misura in cui sia possibile o ragionevole esigerlo, tutti i gradi di giudizio del Paese ospitante. Tale condizione conferisce alla protezione diplomatica carattere sussidiario. Sarebbe infatti prematuro per uno Stato invocare la violazione del diritto internazionale, finché il Paese ospitante non ha avuto la possibilità di porre rimedio alle conseguenze dei propri atti.

 

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