L’alto mare e’ il mare che non è sottoposto alla sovranità di alcuno stato ed inizia là dove terminano gli spazi dove gli stati costieri possono rivendicare diritti esclusivi. Le norme ad esso relative si applicano dunque a tutte le parti di mare che non sono comprese nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale, nelle acque interne e arcipelagiche. Si tratta evidentemente di definizioni di carattere negativo.

Il regime giuridico dell’alto mare e’ basato sulla piena libertà per tutti gli stati, anche quelli privi di litorale: navigazione, sorvolo, posa di cavi e condotte sottomarine, costruzione di isole artificiali o altre installazioni, pesca, ricerca scientifica.

La libertà di pesca in alto mare non è assoluta in quanto è ispirata alla conservazione delle risorse biologiche e alla coordinazione non solo di interventi a tale fine ma anche della pesca altrui. Si noti che la cooperazione per le misure di conservazione delle risorse e’ sfociata in diversi trattati internazionali riguardanti specifiche zone (come l’Atlantico nord occidentale, l’Antartide) o per determinati animali (convenzione sulla caccia alla balena di Washington del 1946).

Poichè si tratta di risorse esauribili, non è ammissibile che gli Stati se ne approprino a loro arbitrio fino al punto di sopprimere ogni possibilità di utilizzazione da parte degli altri Paesi.

Questo problema è stato affrontato nella Convenzione di Montego Bay con la costituzione dell’Autorità internazionale dei fondi marini destinata a presiedere allo sfruttamento delle risorse del fondo e del sottosuolo del mare internazionale in modo che tutto avvenga nell’interesse dell’umanità.

Gli organi principali sono : l’Assemblea, il Consiglio, il Segretariato e l’Impresa.

Quest’ultima è un organo operativo attraverso il quale l’Autorità partecipa direttamente allo sfruttamento.

L’ obiettivo della tutela degli interessi dell’umanità verrebbe raggiunto attraverso il sistema dello sfruttamento parallelo, dividendo ogni area da sfruttare in due parti uguali, l’una attribuita allo Stato che l’ha individuata e l’altra direttamente sfruttata dall’Autorità.

 

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