Il regime giuridico dell’alto mare è modellato sull’idea positiva di un eguale e concorrente libertà di azione di tutti gli Stati; ma discende dal dato negativo in base al quale nessuno Stato vanta posizioni giuridiche meritevoli di tutela esclusiva.

Così come già il Gidel a inizio secolo, che negava che l’altro mare potesse essere oggetto di diritti, la CMB contiene una definizione negativa dell’alto mare, individuandolo per differenza rispetto alle zone marine appropriate dagli Stati (art. 1 “all parts of the sea that are not included in the territorial sea or in the internal waters of a State”).

Il concetto di libertà dei mari si specifica in più aspetti:

– il primo è che al mare libero non si addice la qualifica di res nullius, in quanto tale classificazione sottintende e appropriabilità del mare, sottolineando solo la momentanea assenza di un titolare del diritto

– né ad esso può essere attribuita la qualifica di res communis omnium, perché anche se questa esprime a pieno l’esistenza di divieti al godimento del bene a titolo singolare, induce però l’errata rappresentazione del mare libero in termini di comunione e dunque di soggezione a una sovranità collettiva che non ha riscontro nella realtà. In questo senso Grozio pensava che l’alto mare fosse soggetto a una comunione originaria stabilita dal diritto naturale – uno stato pregiuridico dove tutti i beni sono in comune – : il gestore di questa comunione era certamente lo Stato romano.

La qualificazione che individua con maggiore esattezza la condizione giuridica del mare libero (art. 89 CMB) è dunque quella puramente negativa della inappropriabilità, quindi della res extra commercium, che comporta il divieto di ogni posizione giuridica singolare ed esclusiva. Nel quadro del regime in appropriabilità, nessuno Stato potrà estendere il proprio mare territoriale al di là dei limiti fissati dal diritto internazionale; inoltre nessuno Stato a titolo abitare in via unilaterale d’esclusiva il regime dell’alto mare né quello delle attività umane che in esso si svolgono.

Ciò non implica che nel mare libero non possano essere esercitate in via concorrente da tutti gli Stati alcune potestà statuali e specificamente: la giurisdizione personale (cioè la competenza di ogni Stato a regolare i comportamenti dei bravi cittadini in ambiti non appartenenti alla sovranità territoriale di alcuno Stato); e la giurisdizione reale (che consente allo stato di regolare attraverso le proprie leggi di diritti reali sulle cose tratte a bordo della nave e fatte proprie dall’equipaggio. Ogni stato è quindi libero di utilizzare l’alto mare nel modo più conforme al suo interesse, ma senza che tale libertà assuma i caratteri dell’appropriazione o dell’esclusione dei terzi dallo stesso utilizzo (art. 87 CMB).

Esistono però dei limiti che la libertà di ciascuno Stato incontra, primo tra tutti il divieto di abuso di diritto (art. 300 CMB), in base al quale eguaglianza e inappropriabilità si presuppongono reciprocamente. In altri termini la libertà di uso di uno Stato non deve impedire l’esercizio di un eguale libertà concorrente, in base al criterio di ragionevoli. È però necessario i diritti alle singole attività che lo Stato può esercitare nel mare libero. Tale attività vengono classificate secondo schemi puramente empirici in:

1) Attività svolte verso l’alto mare, cioè manifestazioni dell’irraggiamento della giurisdizione dello Stato verso l’esterno

2) Attività svolte da uno Stato marittimo verso la costa, che dovranno sottostare a regime di giurisdizione prevalente, cioè quello spettante allo Stato costiero sui mari adiacenti

3) Attività permesse allo Stato costiero, che diminuiscono all’aumentare della distanza dalla costa

4) Attività vietate allo Stato costiero e permesse agli Stati terzi, che aumentano all’aumentare della distanza dalla costa

Tuttavia una delimitazione solo “spaziale” delle attività dello Stato costiero risulterebbe errata; per questo le funzioni consentite agli Stati sul mare libero vanno intese necessariamente come “ambiti” di giurisdizione diretti a coprire determinate attività o interessi (ad esempio, la libertà di navigazione di tutti gli Stati nella zona economica esclusiva e la coesistenza di tale libertà con i diritti esclusivi di pesca dello Stato costiero –art. 58 CMB).

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