La convenzione istituisce una procedura moto complessa per far valere le cause d invalidità, estinzione o sospensione agli artt. 6567. secondo la convenzione la parte che intenda far valere una causa d invalidità, estinzione o sospensione, deve notificare le sue pretese per iscritto alle altri parti. In mancanza di obiezioni entro 3 mesi, lo stato può adottare la misura in questione, che deve essere contenuta in uno strumento emanato dal capo dello stato, dal capo del governo o dal ministro degli esteri o da altro soggetto dotato di pieni poteri.

Qualora vengano invece sollevate obbiezioni, le parti devono cercare una soluzione della controversia secondo l’ art. 33 della carta delle nazioni unite o attraverso altri strumenti applicabili nelle relazioni reciproche. Se non sia stata raggiunta una soluzione entro 12 mesi, la convenzione distingue le controversie concernenti l’ invalidità o l’ estinzione per contrasto con norme di jus cogens dalle altre. Le prime possono essere sottoposte ad arbitrato con l’ accordo di tutte e parti o alla corte internazionale di giustizia con ricorso unilaterale, e le decisioni avranno effetto vincolante per le parti. Le altre sono sottoposte ad una procedura di conciliazione obbligatoria contenuta nell’allegato alla convenzione, che si attiva su domanda al segretario generale delle nazioni unite e si conclude con un rapporto non vincolante.

 

Il criterio di continuità nella successione ai trattati

La convenzione di Vienna del 1969 esclude di occuparsi delle questioni che si possono porre in relazione ad un trattato in seguito ad una successione di stati. Ad esse è dedicata la convenzione di Vienna del 1978 entrata in vigore un ventennio più tardi tra un numero ristretto di stati, tra cui non figura l’ Italia, che contiene disposizioni molto complesse e dettagliate che non sembrano completamente conformi alla prassi internazionale.

Le vicende che uno stato può subire sul piano dei mutamenti della sovranità territoriale, possono consistere in una fusione o incorporazione quando rispettivamente a due soggetti si sostituisce una nuova entità statale o quando uno stato, che cessa di esistere come soggetto internazionale, viene assorbito parzialmente o totalmente in un altro, che continua invece la propria soggettività nel nuovo e più ampio ambito territoriale.

Oppure può avvenire una scissione o un distacco quando rispettivamente da un unico stato sorgono due o più soggetti distinti oppure una parte del territorio di uno stato, che continua come soggetto internazionale su un territorio ristretto, dà vita ad uno stato nuovo. Mentre fusioni e scissioni sono rare nella prassi, molto frequenti sono stati i casi di incorporazione, soprattutto in seguito ad eventi bellici, ma non solo come avvenne con l’ unificazione delle 2 germanie nel 1990, e di distacco, come l’ indipendenza della Lettonia ad esempio dall’unione sovietica.

 

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