La posizione degli insorti

Gli insorti, in quanto tali, non sono soggetti di diritto internazionale, ma solo dei sudditi ribelli nei confronti dei quali il Governo c.d. legittimo può prendere i provvedimenti che considera più opportuni; ma se essi riescono a costituire, già nel corso della guerra civile, un’organizzazione di governo che controlli effettivamente una parte del territorio, allora si è di fronte ad una forma embrionale di Stato alla quale la personalità non può negarsi.

Il diritto all’autodeterminazione da occupazione straniera. La promozione del diritto all’autodeterminazione dei popoli coloniali

Sempre più spesso si parla di “diritti dei popoli”: per la maggior parte di questi diritti il termine popolo è usato solo in modo enfatico e può essere sostituito dal termine Stato.

Il discorso è diverso quando di un diritto dei popoli si parla in relazione a norme che si occupano del popolo come contrapposto allo Stato, che si occupano dei governati come contrapposti ai governanti. Norme del genere non sono molte e si riducono ad un solo principio generale: il principio di autodeterminazione dei popoli.

Il principio di autodeterminazione dei popoli è oggi una regola di diritto internazionale positivo; esso ha acquistato carattere consuetudinario e trova la sua base sia nella Carta dell’ONU sia in certe solenni Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale dell’Organizzazione: anche la Corte Internazionale di Giustizia ne ha riconosciuto l’esistenza come principio consuetudinario.

Il principio di autodeterminazione si applica solo ai popoli sottoposti ad un Governo straniero (c.d. autodeterminazione esterna), in primo luogo ai popoli soggetti a dominazione coloniale, in secondo luogo alle popolazioni di territori conquistati ed occupati con la forza.

L’autodeterminazione comporta il diritto dei popoli sottoposti a dominio straniero di divenire indipendenti, di associarsi od integrarsi con altro Stato indipendente, di scegliere comunque liberamente il proprio regime politico.

Affinché il principio di autodeterminazione così inteso sia applicabile, occorre inoltre che, salvo il caso dei territori coloniali, la dominazione straniera non risalga oltre l’epoca in cui il principio stesso si è affermato come principio giuridico, ossia oltre l’epoca successiva alla fine della seconda guerra mondiale.

L’applicazione del principio di autodeterminazione presenta notevoli difficoltà quando si tratta di territori nei quali il Governo straniero, pur essendo presente massicciamente con le proprie forze armate, si appoggia ad un Governo locale dal quale ha ricevuto una richiesta di “aiuto”: il principio di autodeterminazione in questo caso si applica nel senso di imporre ad entrambi i Governi la cessazione dell’occupazione straniera.

Per quanto concerne i territori coloniali, il principio di autodeterminazione è venuto acquistando il significato che esso ha attualmente, ossia di principio che impone la concessione dell’indipendenza, attraverso una prassi che ha travolto il 73 della Carta delle Nazioni Unite: tale articolo si limitava a richiedere alle Potenze coloniali di promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo delle popolazioni sottoposte, di proteggere queste ultime… contro gli abusi, e di favorirne l’autogoverno.

L’art. 73 è sembrato ad alcuni inconciliabile con altri articoli della Carta, che assegnano all’ONU il compito di sviluppare tra gli Stati relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell’autodeterminazione dei popoli.

Un problema di conciliazione non esiste, dato che, all’epoca della formazione della Carta, l’autodeterminazione aveva un significato diverso: essa non era intesa in senso positivo, cioè come obbligo di un Governo occupante un territorio non suo di lasciare che il territorio medesimo decidesse circa il proprio destino, ma in senso negativo, come obbligo gravante su tutti gli Stati di non interferire nelle libere scelte operate nell’ambito di Stati stranieri.

Sempre a proposito dei territori coloniali, una regola che si è formata nell’ambito dell’ONU attribuisce all’Assemblea generale la competenza a decidere, con effetti vincolanti per tutti gli Stati, circa la sorte dei territori medesimi.

L’Assemblea deve però conformarsi al principio di autodeterminazione come sopra inteso, altrimenti la sua decisione è illegittima e senza efficacia.

L’Assemblea può decidere, se circostanze “speciali” lo richiedono, anche senza consultare gli abitanti del territorio e purché sia ugualmente raggiunto il fine di rispettarne la volontà.

Il principio di autodeterminazione dei territori coloniali deve poi coordinarsi con il principio dell’integrità territoriale: in base al principio dell’integrità territoriale occorre tener conto dei legami storico-geografici del territorio da decolonizzare con uno Stato contiguo formatosi anch’esso per decolonizzazione.

Dalla combinazione dei due principi non nasce l’obbligo dello Stato detentore di trasferire il territorio allo Stato contiguo, ma quello di concordare una soluzione orientata verso la decolonizzazione.

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