La legge in materia di società a responsabilità limitata stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri a loro imposti dalla legge o dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Per le società per azioni invece stabilisce che gli amministratori devono adempiere ai doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dall’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri. E’ chiaro in entrambi i casi che non può essere imputato all’amministratore il risultato più o meno economicamente favorevole dell’atto da lui compiuto e che invece in entrambi i casi la responsabilità nasca dalla violazione di un obbligo di diligenza.

La differenza sta invece nel fatto che per le società a responsabilità limitata la legge non precisa il grado di diligenza cui sono tenuti gli amministratori e quindi essa deve essere ricavata dallo schema del mandato e quindi dalla diligenza richiesta al mandatario. Per la società per azioni invece il grado di diligenza viene rapportato alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze dell’amministratore e quindi delle capacità in considerazione delle quali è stato nominato e che quindi deve utilizzare nell’espletare il compito affidatogli.

In entrambi i casi inoltre la legge pone una regola di solidarietà in quanto fa parte dell’obbligo di diligenza il fatto che l’amministratore non rimanga inerte di fronte all’operato degli altri ma debba intervenire per impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società o per attenuarne le conseguenze dannose per la società stessa.. La legge prescrive un mezzo preciso tramite il quale l’amministratore può escludere la propria responsabilità che consiste nel far constatare il proprio dissenso dall’operato degli altri (per le società a responsabilità limitata) o nel far annotare il proprio dissenso nel libro delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (per le società per azioni).

Inoltre la legge vieta agli amministratori delle società per azioni di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili (o di amministratore) in società concorrenti o di esercitare attività concorrenti. L’inosservanza di tale divieto oltre all’obbligo del risarcimento del danno costituisce causa di revoca dall’ufficio Per le società a responsabilità limitata invece la legge ritiene sufficiente la disciplina del conflitto di interessi e non necessaria l’adozione di tecniche di tutela preventiva. Inoltre la legge prevede un obbligo di risarcire i danni procurati dall’amministratore alla società mediante la utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di notizie apprese nell’esercizio dell’incarico.

Al di là di queste ipotesi specifiche la legge non precisa quali ulteriori obblighi incombono sugli amministratori limitandosi a fare generico riferimento a tutti gli obblighi imposti dalla legge, dallo statuto o dall’atto costitutivo. Ne deriva che sicuramente costituisce obbligo degli amministratori l’osservanza di norme poste a garanzia dell’integrità del capitale sociale (divieto di distribuzione di utili fittizi, divieto di aumento di capitale prima che i conferimenti dovuti siano stati eseguiti,ecc) l’osservanza delle norme poste per il funzionamento degli organi sociali e per la pubblicità degli atti, il cosiddetto obbligo di fedeltà che consiste oltre che nel divieto di concorrenza, nel divieto di infedeltà patrimoniale e nel divieto di aggiotaggio.

Tali obblighi in quanto costituiscono garanzia del buon funzionamento della società e sono posti a tutela dei soci e dei terzi sussistono in ogni caso e gli amministratori non potrebbero essere esonerati dal rispettarli neanche da una preventiva deliberazione dell’assemblea e quindi la loro responsabilità non viene meno per il fatto che essi siano stati violati con la consapevolezza o con la partecipazione dei soci

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