Il divieto di rappresaglia armata

Il divieto di uso della forza sancito dall’articolo due della carta è sganciato dal funzionamento del sistema di sicurezza collettiva dell’Onu, perchĂ© ha assunto il valore di regola autonoma del diritto internazionale generale. Una puntuale applicazione della regola generale è il divieto di rappresaglia armata per reazione a torti o anche ad atti inamichevoli.

 

L’attuale regime giuridico della legittima difesa

L’art. 51 C.N.U. qualifica la legittima difesa come un diritto inerente o naturale spettante ad ogni stato.

La legittima difesa, così come intesa dalla carta, è elencata tra le circostanze che escludono il carattere illecito di un determinato comportamento.

Le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali menzionate dall’art. 51, devono rivelarsi in concreto efficaci per neutralizzare l’attacco armato e le sue conseguenze. Non è sufficiente, per escludere il diritto di legittima difesa dello stato attaccato, una mera adozione di una decisione da parte del Consiglio di Sicurezza, se questa non sortisce l’effetto voluto.

L’azione tenuta a titolo di legittima difesa deve presentare caratteri della necessità, dell’immediatezza e della proporzionalità rispetto all’attacco armato in atto.

La legittima difesa può essere individuale, se lo stato oggetto di un attacco armato si difende, o collettiva, se uno stato terzo, che non è attaccato, difende lo stato attaccato. In quest’ultimo caso occorre, però, che lo stato attaccato richieda un intervanto a sua difesa, non essendo consentito usare la forza solo sulla base di valutazioni unilaterali della situazione.

Si discute se sia giustificabile a titolo di legittima difesa la risposta ad un attacco armato non ancora in atto, ma solo minacciato (legittima difesa preventiva). La questione della legittima difesa preventiva diviene particolarmente delicata nel caso in cui uno stato tema di essere oggetto di un attacco con armi nucleari.

Ulteriori problemi determinano i tentativi di dilatare la nozione di attacco armato, fino a comprendervi i casi in cui l’azione contro la quale uno stato si difende non consista nell’uso della forza contro il territorio o le installazioni o i mezzi militari dello stato attaccato, ma consista in azioni dirette contro gli agenti civili di uno stato o i suoi cittadini.

Sembra difficile accettare eccessive dilatazioni del concetto di attacco armato e del conseguente presunto diritto di usare la forza a titolo di legittima difesa da parte degli stati vittime di lesioni dei loro diritti.

La legittima difesa è consentita nella sola ipotesi prevista dall’art. 51 C.N.U..

Nella logica della Carta, l’uso difensivo della forza militare costituisce una risposta, di natura eccezionale, a un corrispondente uso aggressivo della forza militare, consistente in un attacco armato diretto contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno stato.

 

Il ricorso a mezzi coercitivi circoscritti per la protezione di propri cittadini all’estero

Il diritto internazionale consente in date situazioni il ricorso all’uso della forza per fini diversi dalla legittima difesa, quali le iniziative militari di uno Stato volti a liberare i propri cittadini sotto sequestro in un altro stato o che si trovino in condizioni di obiettivo pericolo immediato per la loro incolumitĂ  personale. L’intervento, su richiesta delle autoritĂ  locali, è pienamente legittimo anche se nel corso delle operazioni dovessero registrarsi scontri con coloro che detengono gli ostaggi.

Solo se manca il volere del sovrano territoriale di detenere gli ostaggi si profila il titolo autonomo di intervento in deroga al divieto di uso della forza (ad esempio l’intervento dell’Inghilterra in Egitto nel 1956). In questi casi, in cui l’intrusione non autorizzata da parte dello Stato deve avvenire funzionalmente alla sola protezione effettiva dei propri cittadini, allora lo Stato stesso invoca l’esimente della legittima difesa, anche se tale titolo è improprio – perchĂ© manca la minaccia di un attacco armato il territorio dello Stato- , così come quello dello stato di necessitĂ .

 

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