Lo ius in bello: l’ambito di applicazione

Nel diritto internazionale l’uso della forza e in particolare della forza armata era considerato appartenere alla struttura tipica della Comunità internazionale come mezzo “fisiologico” per la soluzione delle controversie di uno Stato sovrano che coesiste con altri stati sovrani.La posizione egualitaria degli stati nell’ordinamento internazionale e l’assenza di un ente capace di imporsi come creatore di diritto e regolatore di conflitti, fanno si che gli stati ricorrano alla forza armata: la guerra crea una serie di conseguenze giuridiche tipiche di u particolare stato dell’ordinamento internazionale, che prende il nome di stato di guerra (ius ad bellum). Fino alla prima guerra mondiale, la guerra era una procedura lecita in cui gli stati belligeranti si collocano su un piano paritario. In quest’abito, si crea un gruppo di norme che hanno ad oggetto il modo di fare la guerra e il comportamento dei belligeranti: diritto bellico e diritto umanitario (ius in bello).

 

Gli effetti della guerra sugli Stati terzi

L’ esistenza di una guerra formalmente dichiarata o negli Stati terzi in una posizione di neutralità; così come rispetto ad un conflitto interno, se si riconosce agli insorti e la qualità di belligerante. Tuttavia ciò non libera gli stati dalle conseguenze delle relazioni belliche nei loro confronti: infatti una parte belligerante ha diritto di proclamare una zona di esclusione marittima con conseguente blocco della navigazione anche per Stati terzi che abbiano una posizione di neutralità (ad esempio come accadde per il regno unito con le isole Falkland).

Inoltre, quando uno stato terzo esprime un giudizio di disvalore rispetto alle ragioni di una delle parti in conflitto, egli può assumere una posizione che non è di neutralitĂ  ma di “non belligeranza” che non preclude allo stato di appoggiare una delle parti in conflitto se ne ritiene legittimo l’uso della forza. Inoltre sono legittimi gli aiuti ai paesi vittime di una guerra di aggressione, così come vige un divieto di aggressione sancito dalla carta dell’Onu per cui lo stato terzo deve evitare di esportare armi verso lo Stato aggressore, altrimenti si troverĂ  in una condizione di complicitĂ  nell’illecito.

 

Il diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati

In una situazione di conflitto o di occupazione, tutte le parti in conflitto, ossia Stati e gruppi armati non statali, devono osservare il diritto internazionale umanitario: nelle azioni militari tra Stati (conflitti internazionali) si applicano le quattro Convenzioni di Ginevra, il primo Protocollo aggiuntivo del 1977 e la Convenzione dell’Aia del 1907 nei conflitti armati nazionali le regole da applicare sono più scarne e si limitano all’articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra e al secondo Protocollo aggiuntivo del 1977.

Nei conflitti armati interni e in quelli internazionali, trovano inoltre applicazione numerose regole del diritto consuetudinario. Ad esempio è senz’altro di natura consuetudinaria la cosiddetta clausola Martens, che impone il rispetto della persona umana -civile o combattente -anche in situazioni non puntualmente regolate dal diritto internazionale comunitario.

Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato da chiunque partecipi al conflitto armato. Di regola, le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono considerate crimini di guerra: Ecco qualche esempio:

tortura e trattamenti inumani di prigionieri

stupri

attacchi alla popolazione civile

deportazione illegale di civili

presa di ostaggi

impiego di bambini soldato

In caso di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra ogni Stato è tenuto a perseguire penalmente o a estradare in un altro Stato o a una Corte penale internazionale il presunto colpevole. Inoltre il diritto internazionale appresta una serie di meccanismi per garantire l’osservanza delle norme umanitarie: ad esempio la “Potenza protettrice”, o il comitato internazionale della Croce Rossa cui è riconosciuta una funzione di protezione umanitaria; o ancora l’Unesco che svolge compiti analoghi per la tutela dei beni culturali nel corso di conflitti armati.

 

Limiti ai mezzi ed ai metodi di combattimento

Il diritto internazionale umanitario vieta tutti i mezzi e metodi di guerra che non consentono di distinguere tra i combattenti e i non combattenti; tale divieto consente di proteggere la popolazione civile, il personale civile e i beni di natura civile.

Vieta inoltre tutti i mezzi e metodi di guerra che causano danni superflui o sofferenze inutili, o anche danni gravi e permanenti all’ambiente. Il diritto umanitario ha inoltre messo al bando numerose categorie di armi, quali pallottole esplosive, armi chimiche e biologiche, armi laser accecanti e mine antipersona. Solo la produzione di armi convenzionali rientra nel regime di libertĂ  garantito dal diritto internazionale. Il divieto di uso di armi di distruzione di massa, che colpiscono principalmente la popolazione civile, è stato adottato col protocollo di Ginevra del 1925 e successivamente ribadito durante il secondo conflitto mondiale e fino ai nostri giorni.

Naturalmente il divieto di determinati mezzi di combattimento non è di per sĂ© sufficiente a salvaguardare ogni esigenza umanitaria, perciò il diritto internazionale limita le modalitĂ  di impiego delle armi ai cosiddetti obiettivi legittimi che siano strettamente militari: non è però legittima la prassi di evitare i bombardamenti avvalendosi di scudi umani, cioè collocando strumentalmente la popolazione civile intorno ad obiettivi militari in modo da mettervi al riparo dai bombardamenti. L’uso di armi nucleari non è oggetto di un divieto assoluto nel diritto internazionale.

 

Lo statuto dei combattenti

Il legittimo combattente è colui che appartiene ad un’unitĂ  organizzata di una parte del conflitto o di uno stato belligerante impegnato nelle ostilitĂ : se viene catturato dallo Stato nemico quest’ultimo ne deve preservare la vita e l’onore. Quando le funzioni del combattente sono svolte da individui non riconducibili stabilmente all’organizzazione militare di una parte belligerante che si di fronte a figure diverse come quella del civile che solo occasionalmente diventa combattente, dell’appartenente a movimenti di liberazione nazionale, mentre non è consentita la condizione dei mercenari vale a dire stranieri assoldati da una parte del conflitto a cui partecipano solo per profitto personale.

Non sono invece mercenari i cosiddetti “private contractors” cioè dipendenti di una societĂ  che fornisce all’autoritĂ  di governo servizi militari, di polizia o semplicemente logistici. Infine non si può riconoscere la qualifica di combattente legittimo al terrorista internazionale, cioè colui che intraprende iniziative che abbiano non solo obiettivi civili, ma anche obiettivi militari con conseguenze sui civili (ne è un esempio sulla situazione degli Stati Uniti rispetto ai terroristi di al Qaeda).

 

Il regime giuridico dell’occupazione bellica a protezione della popolazione civile

Il trattamento della popolazione civile acquista un rilievo centrale nel regime giuridico dell’occupazione bellica: la quarta convenzione dell’Aja del 1907 – modificata integrata dalla convenzione di Ginevra del 49 e dal protocollo addizionale del 77- disciplina l’occupazione ostile effettiva, sia temporanea che duratura, da parte di uno Stato a prescindere se esista una resistenza armata.

Il diritto internazionale riconosce il diritto di conservazione allo Stato-ordinamento precostituito che ha perso il controllo effettivo del proprio territorio a vantaggio del nemico: così perdura il rispetto dovuto alle sue leggi e alle sue giurisdizioni anche se in presenza di un’occupazione ostile. La Potenza occupante deve inoltre mantenere l’identitĂ  geopolitica della popolazione occupata (per questo il consiglio di sicurezza ha ritenuto illegittima l’annessione di Gerusalemme ad opera di Israele).

Inoltre lo Stato occupante non ha la libertĂ  di depredare il patrimonio artistico culturale dello Stato occupato. Inoltre il protocollo stabilisce una serie minima di diritti umani che lo Stato occupante deve rispettare nei confronti di tutte le persone sottoposte alla sua giurisdizione, anche se questi diritti non siano riconosciuti nell’ordinamento dello Stato occupante.

In questo contesto le norme di diritto internazionale umanitario sono applicate a titolo di norme speciali, integrandosi con le regole generali a tutela dei diritti umani. Si parla di cosiddetta “occupazione terapeutica” nel caso in cui un intervento militare coercitivo è giustificato da un’azione di realizzazione di valori importanti: ne è un esempio il tribunale di Norimberga.

 

 

Uso della forza e costituzione italiana

Il divieto di uso della forza come sancito nella carta dell’Onu ha subito conferma nell’articolo 11 della costituzione, in base al quale “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertĂ  degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Tale ripudio della guerra non equivale tuttavia ad una formula di neutralitĂ  assoluta che altrimenti non spiegherebbe il richiamo della stessa costituzione allo stato di guerra, ma va letto nel senso che la costituzione impone una visione degli apparati militari dell’Italia non finalizzata all’idea della potenza dello Stato ma legata all’idea della garanzia della libertĂ  dei popoli e dell’integritĂ  dell’ordinamento nazionale.

L’Italia ha mostrato anche la propria disponibilitĂ  ad usare la forza per ragioni umanitarie (si pensi all’intervento contro la Serbia per salvare la popolazione kosovara) ed ha partecipato piĂą volte ad operazioni di peace keeping talvolta su richiesta delle parti interessate, talaltra su decisioni o autorizzazioni dell’Onu. Nelle operazioni di peace enforcement l’’Italia ha spesso partecipato con funzioni di polizia internazionale anche se la costituzione non fa menzione di questa funzione.

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