Nel nostro ordinamento sussistono quindi due ordini giurisdizionali, ordinario amministrativo, competente a conoscere controversie che riguardano la pubblica amministrazione. Tra essi possono sorgere conflitti in ordine alla spettanza del potere di giudicare tali controversie, e possono essere:

  1. conflitti di attribuzione: quando sorgono tra soggetti dotati di una sfera di competenza costituzionalmente riservata; sono risolti dalla Corte costituzionale
  2. conflitti di giurisdizione: se riguardano organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali; la loro soluzione spetta alla Corte di cassazione a sezioni unite
  3. conflitti di competenza (amministrativi e giurisdizionali): quando sorgono tra organi che appartengono allo stesso soggetto o allo stesso complesso giurisdizionale. L

La soluzione dei conflitti amministrativi spetta all’organo sovraordinato: es. conflitti tra ministri risolti dal Consiglio dei ministri.

La soluzione dei conflitti giurisdizionali è affidata alla Corte di cassazione a sezione semplice se il conflitto riguarda giudici ordinari, oppure in caso di giudice speciale a quello di grado più elevato.

Va richiamata la difficoltà di operare una distinzione tra conflitti di attribuzione risolti dalla Corte costituzionale conflitti di giurisdizione risolti dalla Corte di cassazione: si pensi al conflitto tra potere amministrativo e potere giurisdizionale che coinvolge questioni di giurisdizione, come nell’ipotesi in cui l’amministrazione, in giudizio, afferma di essere immune da qualsiasi sindacato giurisdizionale.

La linea distintiva va ricercata nel fatto che, nel conflitto di attribuzione il conflitto tra poteri non si esaurisce all’interno del singolo processo, ma si riferisce alla possibilità per uno dei poteri di esercitare attribuzioni costituzionalmente riconosciute, come accade nell’ipotesi in cui un giudice, con provvedimento d’urgenza, invade la competenza del governo adottando un atto dal contenuto sostanzialmente amministrativo, oppure nel caso di conflitto tra autorità giudiziarie commissione parlamentare inquirente.

Come sappiamo, è la Corte costituzionale che risolve i conflitti tra poteri, di cui all’art. 134 Cost. Non è previsto un termine per la presentazione del ricorso che, dopo il deposito, viene esaminato in camera di consiglio per un preventivo giudizio di ammissibilità. Sarà la stessa Corte costituzionale a individuare i controinteressati. Il giudizio di ammissibilità si conclude con un’ordinanza che, se decide nel senso dell’esistenza di un conflitto, dispone la notifica agli enti interessati a cura del ricorrente entro il termine dalla medesima fissato. La Corte, infine, risolve il conflitto dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e annulla l’eventuale atto emanato dall’altro potere.

In ordine ai conflitti tra Stato regioni e tra regioni la disciplina processuale prevede un termine perentorio per la notificazione del ricorso e la necessità di notificarlo all’ente contro interessato.

–          Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione o avvenuta conoscenza dell’atto lesivo

–          Il ricorso insieme alla prova delle notifiche e alla procura speciale deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro 20 giorni dall’ultima notificazione

–          Entro 20 giorni dalla notifica l’ente resistente può costituirsi mediante deposito di procura speciale di eventuali deduzioni scritte documenti

La corte, infine, dispone di poteri cautelari. Nel caso di conflitto tra regioni la notifica del ricorso deve essere fatta pure al presidente del Consiglio dei Ministri.

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