Gli “atti unilaterali”

È opportuno a questo punto fare cenno anche ad altre fonti di diritto internazionale, riconducibili ai cd. atti unilaterali che sono riconducibili a tale diritto, anche se non idonee a dar vita a norme generali.

Direttamente prevista dalle regole del diritto generale è l’’efficacia obbligatoria della promessa unilaterale che costituisce una dichiarazione di uno stato di adottare un determinato comportamento nei confronti d’altri soggetti. La conseguenza prevista dal diritto internazionale generale della promessa è l’’obbligatorietà del comportamento che n’è oggetto indipendentemente da qualsiasi reciprocità. Data la coincidenza fra fonti d’obbligazioni e fonti di norme del diritto internazionale in sostanza si può dire che la promessa è fonte di norme vincolanti per lo stato che la fa.

La funzione integrativa dei principi generali di diritto

L’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia annovera tra le fonti i “principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili”.

Si tratterebbe di una fonte utilizzabile là dove manchino norme pattizie o consuetudinarie applicabili ad un caso concreto.

Il tema del valore dei principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili nel sistema delle fonti internazionali ha suscitato vaste polemiche e varietà di opinioni in dottrina: si parte da chi addirittura nega che i principi generali abbiano valore di norme giuridiche internazionali oppure si limita a sottolinearne la funzione integratrice del diritto internazionale senza specificare su quale fondamento ciò possa avvenire, e si arriva a chi li pone al primo grado della gerarchia delle fonti, al di sopra della consuetudine e dell’accordo.

Ogni ordinamento giuridico ammette il ricorso ai principi generali in mancanza di norme specifiche e non si vede perché lo stesso non debba ammettersi nell’ambito dell’ordinamento internazionale; qui il problema è complicato dalla circostanza che i principi non sarebbero ricavati per astrazione dalle stesse norme internazionali ma prelevati dagli ordinamenti degli Stati “civili”.

È poi difficile stabilire quali tra i principi generali più o meno seguiti in tutti gli ordinamenti sarebbero applicabili a titolo di norme generali dell’ordinamento internazionale.

Due condizioni o requisiti debbono sussistere perché principi statali possano essere applicati a titolo di principi generali di diritto internazionale.

Occorre anzitutto che essi esistano e siano uniformemente applicati nella più gran parte degli Stati; occorre che essi siano sentiti come obbligatori o necessari anche dal punto di vista del diritto internazionale, che essi cioè perseguano dei valori ed impongano dei comportamenti che gli Stati considerino come perseguiti ed imposti od almeno necessari anche sul piano internazionale.

 

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