Il processo internazionale, come detto, ha carattere sostanzialmente arbitrale, riposando sulla volontà di tutti gli Stati parti di una controversia. L’istituto dell’arbitrato internazionale si è notevolmente evoluto a partire dalla seconda metà del XIX secolo. Anche se tale evoluzione non ha intaccato il fondamento volontaristico del processo internazionale, si sono posti degli accorgimenti per favorire la formazione di un simile accordo e l’istituzionalizzazione della funzione arbitrale:

  • punto di partenza dell’evoluzione dell’istituto è l’arbitrato isolato, che si svolgeva di solito nel seguente modo: sorta una controversia tra due o più Stati, si stipulava un accordo (compromesso arbitrale) con il quale si nominava un arbitro, si stabiliva qualche regola procedurale e ci si obbligava a rispettare la sentenza emessa. Tale sistema consisteva in una forma rudimentale e approssimativa di accertamento giudiziale, non solo per la sommaria procedura seguita, ma anche perché l’impegno arbitrale non poteva che coprire questioni di minoris generis;
  • fase I: verso la fine del XIX secolo si è cominciato a ricorrere a dei meccanismi per facilitare l’accordo degli Stati necessario per l’instaurazione del processo internazionale:
    • la clausola compromissoria (non completa), che, accedendo ad una qualsiasi convenzione, crea l’obbligo per gli Stati di ricorrere all’arbitrato per tutte le controversie che sorgano in futuro in ordine all’applicazione e all’interpretazione della convenzione medesima;
    • il trattato generale di arbitrato (non completo) che egualmente crea un obbligo generico di ricorrere ad arbitrato addirittura per tutte le controversie che possano sorgere in futuro tra le Parti contraenti eccettuate alcune controversie.

Tali meccanismi, tuttavia, creano soltanto un obbligo de contrahendo, ossia l’obbligo di stipulare il compromesso arbitrale. Se questo non interviene, quindi, non può comunque pervenirsi all’emanazione di una sentenza.

 Nello stesso periodo si assiste all’avvio della tendenza ad istituzionalizzare i tribunali internazionali, ossia a creare organi arbitrali permanenti e a predisporre regole di procedura applicabili in ogni procedimento così instaurato;

  • fase II: nella seconda fase (fine della prima guerra mondiale) si è avuto anzitutto un maggior processo di istituzionalizzazione con la creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazione e successivamente della Corte Internazionale di Giustizia (1945), la quale, rappresentando un organo delle NU, presenta un forte grado di istituzionalizzazione: trattasi infatti di un corpo permanente di giudici, eletti dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza, che giudica in base a precise e complesse regole di procedura inderogabili.

La seconda fase è marcata da una decisa evoluzione anche per quanto attiene all’accordo necessario per l’instaurazione del processo internazionale: compaiono infatti le figure della clausola compromissoria (completa) e del trattato generale di arbitrato (completo), terminologia questa con la quale ci si riferisce ai casi in cui la clausola e il trattato non si limitano a creare l’obbligo di stipulare il compromesso ma prevedono direttamente l’obbligo di sottoporsi al giudizio di un tribunale internazionale, precedentemente predisposto e in grado di funzionare. Il fondamento del giudizio resta pur sempre volontario, ma si è al limite rispetto alla giurisdizione così come esercitata negli ordinamenti interni.

Sia ben chiaro, comunque, che l’evoluzione dell’arbitrato è stata appena tracciata con ampie generalizzazioni e che i vari tipi di accordi istitutivi del processo arbitrale, sebbene caratterizzanti ciascuno una certa epoca, coesistono anche attualmente, non essendo esclusivi e preclusivi.

 Occorre adesso chiedersi quale sia la propensione degli Stati della comunità internazionale verso il regolamento giudiziario delle controversie. L’arbitrato, a partire grosso modo dagli anni sessanta fino agli inizi degli ottanta, ha attraversato una consistente fase di declino, vuoi per lo scarso numero di ricorsi (diffidenza degli Stati sorti dalle colonizzazioni), vuoi per il rifiuto di eseguire le sentenze una volta emesse. La situazione si è andata modificando a partire dagli anni ottanta ed è poi esplosa negli ultimi tempi, fino al punto di far parlare di una giurisdizionalizzazione del diritto internazionale. A parte le eccessive generalizzazioni, comunque, è innegabile che nell’attuale comunità internazionale si vada sempre più affermando la necessità di un accertamento indipendente ed imparziale del diritto

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