Il diritto dell’ambiente si è sviluppato dapprima come diritto consuetudinario e poi, man mano, è stato oggetto di atti sia di natura settoriale che di natura generale (con le Conferenze Internazionali e le conseguenti Dichiarazioni). Esiste, convenzionalmente, una data di nascita del diritto ambientale ed è il 1941: in quest’anno sorse una controversia tra USA e Canada in seguito ad un fenomeno di inquinamento transfrontaliero; controversia nota come caso della Fonderia Trail. Si trattava di un caso di emissioni di fumi che si erano propagate in atmosfera fino a raggiungere il territorio di un altro Stato causando dei danni all’ambiente. Fu istituito un Tribunale Arbitrale che, affrontando la questione, sancì un principio che fu poi recepito dal diritto internazionale consuetudinario: ciascuno Stato ha il diritto di sfruttare liberamente le risorse presenti nel suo sul suo territorio, ma evitando che ciò possa causare un danno all’ambiente di un altro Stato (per inciso, il Canada fu condannato al risarcimento del danno). L’elaborazione di questo principio ebbe come conseguenza l’apporto di un correttivo ad un altro principio fondamentale, quello della sovranità.

Lo stesso principio entrò, poi, far parte di alcune Dichiarazioni Internazionali (e quindi del diritto internazionale pattizio), in particolare nella Dichiarazione di Stoccolma (1972) e nella Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992). In queste due Conferenze, in sostanza, si stabilì che tutti gli Stati hanno, conformemente a quanto stabilito dalla Corte delle Nazioni Unite, il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse nel rispetto delle proprie politiche ambientali, ma allo stesso tempo hanno la responsabilità di assicurare che le attività svolte all’interno della loro giurisdizione non causino danni all’ambiente di altri Stati. In particolare, la Convenzione di Rio fu denominata “Ambiente e Sviluppo” perché era la prima volta che veniva introdotto il concetto di sviluppo sostenibile. Altri principi contenuti nelle due Convenzioni (che per molti punti coincidono) sono:

  • Il principio della precauzionale, e il relativo approccio precauzionale;
  • Il principio del “chi inquina paga”;
  • Il principio di integrazione (le problematiche ambientali devono essere considerate anche in altri processi decisionali);
  • Il principio dell’informazione e della partecipazione (sono un po’ due facce della stessa medaglia: per partecipare bisogna essere informati e viceversa).

Altre fonti di rango internazionale importanti possono essere la Convenzione di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico a lunga distanza, la Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto marittimo, la Convenzione di New York del 1982 sui cambiamenti climatici e l’ormai famoso Protocollo di Kyoto del 1997, che disciplina la tematica della riduzione dei gas ad effetto serra. Menzione a parte anche per la direttiva 03/87/CEE (recepita con il d.lgs. 216/2006), detta direttiva Ets (“Emission Trading”: scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra); ma qui siamo nel campo del diritto comunitario, non internazionale.

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