Quando alla formulazione della volontà dello Stato diretta a partecipare al trattato concorrono più organi, può darsi che l’apposizione di una riserva sia decisa da uno di essi ma non dagli altri. Occorre quindi chiedersi che cosa succede se il Governo formula una riserva che il Parlamento non ha voluto se il esso non tiene conto di una riserva decisa dal Parlamento.

 Nell’ordinamento italiano si evidenziano contrastanti giudizi dottrinali in materia: alcuni sostengono che il Governo possa formulare riserve non previste dalla legge di autorizzazione, mentre altri sostengono che il Governo non possa farlo, ritenendo che la collaborazione tra Parlamento e Governo debba essere effettiva. Secondo il Conforti il problema si risolve soltanto se si tiene ben presente la distinzione tra:

  • formazione e manifestazione della volontĂ  statale: sotto questo profilo, non vi sono dubbi che una riserva sia valida a prescindere che essa venga formulata autonomamente dal Parlamento o dal Governo;
  • responsabilitĂ  del Governo di fronte al Parlamento: sotto questo profilo, se il Governo decide di discostarsi in tema di riserve da quanto deliberato dal Parlamento, se la decisione non è presa dopo che il Parlamento sia stato informato e se non si tratti di riserve dal contenuto minoris generis, vi è certamente materia perchĂ© scattino i meccanismi di controllo del Parlamento sull’operato del Governo.

 Possiamo quindi rispondere ai due interrogativi posti in precedenza:

  • il Governo formula una riserva che il Parlamento non ha voluto: la riserva inserita dal Governo e dichiarata all’atto del deposito della ratifica, essendo valida per il diritto costituzionale, lo sarĂ  anche per il diritto internazionale;
  • il Governo non tiene conto di una riserva parlamentare: nel caso di riserva contenuta nella legge di autorizzazione ma di cui il Governo non tenga conto troverĂ  applicazione la regola relativa alla competenza a stipulare: per la parte coperta dalla riserva sarĂ  configurabile una violazione grave del diritto interno e dovrĂ  quindi ritenersi che lo Stato non resti impegnato per detta parte fintanto che il Parlamento non revochi la ratifica.

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