L’attività in questione lo troviamo al n^1 dell’art 2598 cc.
“Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”.
Parliamo naturalmente di una attività sanzionabile. Questa attività che l’imprenditore pone in essere è una attività che agli occhi del consumatore crea confusione con l’attività del concorrente. Questa confusione e che si esprime secondo modalità differenti è una confusione sulla origine del prodotto o servizio. Il consumatore compra un prodotto o utilizza un servizio che reputa, confondendosi, essere un prodotto o un servizio di altro imprenditore concorrente. Quando parliamo quindi di attività confusoria riguarda il consumatore. È un comportamento decettivo. Come si valuta l’illiceità? Compie atti di concorrenza sleale che usa NOMI o SEGNI DISTINTIVI che creano confusione con quelli del concorrente. Si parla quindi dei marchi. In questo caso, per valutare l’atto come sleale, dobbiamo considerare a monte che l’uso confusorio del segno distintivo possa essere tutelato non solo da questa norma, ma anche dalla normativa del codice della proprietà industriale. Questo codice contiene tutta la disciplina relativa alla tutela del marchio. All’interno di questo codice ci sono norme che tutelano non solo il marchio registrato, ma anche gli altri segni distintivi diversi dal marchio registrato. Quindi c’è una sovrapposizione di tutele: c’è un codice che tutela il marchio registrato (assoggettato ad una procedura amministrativa e a un diritto d’uso) e che tutela anche i segni distintivi diversi: marchio di fatto, la ditta (regolare/irregolare), la ragione sociale, la denominazione sociale, il nome a dominio. Esistono quindi forme diverse di tutela.