L’uguaglianza e la pari dignità sociale senza distinzione di religione

Uguaglianza è uno dei principi fondamentali della costituzione.

Art. 3 → Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il principio di uguaglianza si pone come principio-guida per il legislatore (criterio di ragionevolezza e non arbitrarietà) → uguaglianza e pari dignità costituiscono un vincolo e due fondamentali posizioni soggettive tra i diritti inviolabili dell’uomo (Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale)

L’uguaglianza è applicata anche ai soggetti collettivi, sul rapporto tra uguaglianza e libertà religiosa si fonda la garanzia di libertà di coscienza.

Attraverso lettura dell’art. 3 si coglie significato più ampio dell’art.20 (Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.)

Riflessi dell’uguaglianza:

– imparzialità della Pubblica Amministrazione

– soggezione del giudice soltanto alla legge

– Promozione della garanzia sostanziale dei pari diritti delle minoranze anche religiose

La corte costituzionale non ha un conforme indirizzo (es. Ministri di culto che hanno privilegi ma amnche limitazioni di capacità, deroga al principio di uguaglianza)

Il divieto di discriminazione

Art. 14 della Convenzione Europea Dei Diritti dell’Uomo dispone diritti assicurati senza discriminazioni. L’uguaglianza senza distinzione di religione ha anche protezione penale. Opera anche tra privati. Il testo unico sull’immigrazione vieta discriminazioni= chiunque, compresa la pubblica amministrazione, impone condizioni più svantaggiose per appartenenza a confessione. Anche in ambito lavorativo. E’ stato introdotto uno specifico strumento processuale = azione civile contro la discriminazione → comporta ordine di cessazione della discriminazione e risarcibilità del danno non patrimoniale.

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